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Comunicato operatori

TISG - Obblighi informativi di cui all’art. 7.8

29 ottobre 2012

Ai sensi del comma 7.8 del TISG l'Utente della distribuzione è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico - secondo i formati definiti dall'impresa di distribuzione. Tali informazioni sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l'anno successivo entro il termine del 10 giugno.

A partire dall'1 gennaio 2013 - a meno di eventuali rettifiche - tale trasmissione di dati dovrà avvenire entro il 10 giugno dell'anno 2014, in quanto per il primo anno di entrata in vigore delle disposizioni, ai sensi della deliberazione 319/2012/R/gas, tutte le attività previste dall'articolo 7 del TISG dovranno essere concluse entro il prossimo 30 novembre 2012.
Si rende necessario, quindi, definire alcune regole minime, ma obbligatorie per tutti i soggetti coinvolti, relative alla standardizzazione del suddetto scambio informativo onde evitare la proliferazione di soluzioni che rendano difficile il rispetto delle norme e delle tempistiche indicate dalla disciplina. Pertanto, tutte le imprese di distribuzione sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet, nella sezione denominata "Scambio di informazioni tra gli operatori":

  1. nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l'indirizzo a cui far pervenire le comunicazioni nonché il template da allegare alla mail;
  2. nel caso di messa a disposizione dello strumento di comunicazione evoluto - già obbligatorio per alcuni scambi informativi ai sensi della deliberazione n. 294/06 e s.m.i. - tutti i riferimenti utili al suo utilizzo per le finalità sopra enunciate;
  3. il numero di fax ed il recapito di posta cui far pervenire in alternativa la documentazione per i casi di malfunzionamento/disservizio dei precedenti.

Tale pubblicazione deve essere fatta tempestivamente e, comunque, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza indicata dal TISG o, transitoriamente, individuata dall'impresa di distribuzione ai sensi della 319/2012/R/gas.
Sempre allo scopo di favorire l'efficienza degli scambi informativi, di seguito si riportano i dati minimi, obbligatori, che l'UdD deve trasmettere all'impresa di distribuzione:

  • Codice PdR;
  • Codice fiscale/Partita IVA del titolare del punto cui è intestato il contratto di fornitura;
  • Matricola Gruppo di Misura;
  • Codice Categoria d'uso (di cui alla Tabella 1 del TISG);
  • Codice Classe di prelievo (di cui alla Tabella 2 del TISG).

Per quanto concerne la struttura dei suddetti campi, si precisa che deve essere preso a riferimento quanto già approvato dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di standardizzazione dei flussi informativi per il settore del gas naturale.
Infine, sia gli UdD sia le imprese di distribuzione sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet, sempre nella sezione denominata "Scambio di informazioni tra gli operatori", i nominativi dei referenti aziendali che soprintendono la suddetta attività.