Comunicato operatori
Monitoraggio retail - Soggetti obbligati a partire dal 1 gennaio 2013
ai sensi del comma 3.2 del TIMR
15 ottobre 2012
L'Autorità ha introdotto, con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR), un sistema di raccolta dati funzionale al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale.
Nell'ambito di tale sistema, al fine dell'identificazione da parte dell'Autorità dei soggetti obbligati a comunicare i dati oggetto del monitoraggio per l'anno 2013*, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale erano tenute a comunicare all'Autorità, entro il 30 luglio 2012, il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2012, risultavano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione.
Sulla base delle comunicazioni pervenute, in data odierna l'Autorità pubblica l'elenco degli esercenti la vendita al dettaglio e delle imprese di distribuzione che, ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati relativamente all'anno 2013.
A partire dall'1 gennaio 2013, i soggetti obbligati di cui al precedente elenco sono tenuti a fornire i dati di base, con frequenza temporale, entro i termini e con le modalità indicati nelle schede tecniche di cui all'articolo 4 del TIMR.
*Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.