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Comunicato operatori

Entrata in vigore della disciplina relativa alla cessazione amministrativa

Art. 16, comma 2, lettera c) della delibera n. 138/04

28 settembre 2012

Si segnala che, ai sensi del comma 5.1 della deliberazione 352/2012/R/gas, l'impresa distributrice è tenuta a consentire, con effetto dall'1 ottobre 2012, la cessazione amministrativa per scioglimento del contratto di fornitura nei casi diversi dalla c.d. morosità del cliente (comma 16.2, lett. c), della deliberazione n. 138/04).

Tale disposizione deve essere letta in coerenza con il comma 6.1, lett. b), della deliberazione 353/2012/R/gas, in forza del quale, con riferimento ai punti per i quali si perfeziona la predetta cessazione amministrativa, sin dall'1 ottobre 2012, l'impresa distributrice è tenuta ad attivare il fornitore di ultima istanza (qualora ne sussistano i presupposti); la cessazione amministrativa non è viceversa applicabile fino al 31 dicembre 2012 nei casi in cui dovrebbe trovare applicazione il servizio di default, in quanto tale servizio decorre, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 352/2012/Rgas, dall'1 gennaio 2013.

Con le citate disposizioni, l'Autorità ha inteso anticipare, rispetto alla generale disciplina del servizio di default (1 gennaio 2013), l'entrata in vigore dell'istituto della cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità limitatamente a quei punti per i quali risulti attivabile la fornitura di ultima istanza.
L'impresa distributrice è, pertanto, tenuta a dare seguito anche alle richieste di cessazione amministrativa che comportano l'estinzione dei diritti di prelievo dell'utente con decorrenza dall'1 ottobre 2012, e quindi presentate in un momento necessariamente anteriore. Tale adempimento, peraltro, riguarda i soli punti di prelievo per i quali ricorrono i presupposti e sia possibile l'attivazione del fornitore di ultima istanza.