Comunicato operatori
Qualità commerciale distribuzione energia elettrica: preventivo rapido
14 settembre 2012
Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015 (TIQE), approvato con la delibera ARG/elt 198/11, all'articolo 83 disciplina il preventivo rapido.
Il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas chiarisce che, per i distributori che adottano i sistemi di cui al comma 83.6 (messa a disposizione rapida del preventivo al venditore) per le prestazioni di cui al comma 83.4 (prestazioni i cui oneri sono determinabili sulla base dei provvedimenti dell'Autorità, ma diverse da quelle indicate nella Tabella 12 del TIQE), può non applicarsi la fase di preventivazione di cui all'articolo 84 e richiamata al comma 83.4, lettera a).
In tali circostanze, infatti, si applica interamente la disciplina di cui al comma 83.1, e quindi il venditore è in grado di informare il cliente, già in sede di primo contatto, degli oneri a suo carico e del relativo tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta che, nei casi di energizzazioni, diminuzioni o aumenti di potenza con interventi limitati al gruppo di misura è quello previsto per l'attivazione della fornitura, mentre in tutti gli altri casi è, di norma, quello previsto per l'esecuzione di lavori semplici. I distributori che adottano i sistemi di cui al comma 83.6 sono tenuti a darne informazione (anche tramite il proprio sito internet) ai venditori del mercato libero e della maggior tutela, garantendo loro l'accessibilità secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.