Comunicato operatori
Codice identificativo del punto di riconsegna
6 agosto 2012
La deliberazione 229/2012/R/GAS ha modificato l'articolo 5 della deliberazione n. 138/04 inerente al Codice identificativo del punto di riconsegna introducendo, tra l'altro, il legame tra questo ed il "Codice distributore per codifica PdR", assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione nell'ambito dell'anagrafica unica di cui alla deliberazione GOP 35/08.
In linea con il chiarimento pubblicato sulla stessa tematica nel corso del 2009 si precisa che ai fini della codifica identificativa dei nuovi punti di riconsegna gas su reti di distribuzione:
- le imprese di distribuzione già accreditate al sistema di anagrafica dell'Autorità continuano ad utilizzare il codice assegnato dall'Autorità a tempo debito, senza effettuare un aggiornamento dello stesso ai sensi della suddetta deliberazione;
- le imprese di distribuzione che procederanno ad accreditarsi successivamente all'entrata in vigore della deliberazione 229/2012/R/GAS dovranno invece adottare il codice identificativo numerico definito nell'ambito dell'Anagrafica operatori.