Comunicato operatori
Apertura delle raccolte dati per l’identificazione dei soggetti obbligati per l’anno 2013
Articolo 3 del TIMR
9 luglio 2012
Nell'ambito del sistema di raccolta dei dati introdotto dall'Autorità con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR), ai sensi dell'articolo 3 del TIMR, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, sono tenuti a comunicare all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2012 risultano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione (inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale a tale data).
La comunicazione e la trasmissione dei suddetti dati deve avvenire entro il 30 luglio 2012, esclusivamente per via telematica, mediante le apposite raccolte disponibili sul sito internet dell'Autorità, aperte a partire da oggi 09 luglio 2012.
L'Autorità, entro il 15 ottobre 2012, procederà a identificare, sulla base delle comunicazioni pervenute, i soggetti obbligati [1] a fornire i dati oggetto del monitoraggio retail per l'anno 2013 e a pubblicarne l'elenco sul proprio sito internet.
Per accedere al sistema di rilevazione è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica Operatori ed aver indicato l'attività svolta.
Compilazione moduli
Istruzioni per la compilazione:
Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
E' inoltre disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it.
Per chiarimenti sui contenuti delle raccolte rispetto ai quali la consultazione dei manuali non risulti sufficiente, eventuali richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggioretail@acquirenteunico.it, specificando nell'oggetto "(Nome della raccolta) - (società)" e indicando nome, cognome, telefono diretto, ragione sociale e codice Autorità.
[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
- tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
- tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
- tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.