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Comunicato operatori

Monitoraggio retail – Pubblicazione elenco soggetti obbligati

ai sensi del comma 3.2 del TIMR

22 dicembre 2011

L'1 gennaio 2012 partirà il nuovo sistema  di raccolta dei dati introdotto dall'Autorità con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR).
Il TIMR definisce gli indicatori di mercato e le relative modalità di calcolo, le attività di rilevazione dei dati di base, le modalità di pubblicazione e aggiornamento degli esiti del monitoraggio.

In prima applicazione tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale erano tenute a comunicare all'Autorità, entro il 30 novembre 2011,  il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2011, risultavano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione, al  fine dell'identificazione, da parte dell'Autorità, dei soggetti obbligati [1].

Sulla base delle comunicazioni pervenute, in data odierna l'Autorità ha quindi pubblicato sul proprio sito internet l'elenco degli esercenti la vendita al dettaglio e delle imprese di distribuzione che, ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati.
A partire dall'1 gennaio 2012, i soggetti obbligati di cui al precedente elenco sono tenuti a fornire i dati di base, con frequenza temporale, entro i termini e con le modalità indicati nelle schede tecniche di cui all'articolo 4 del TIMR, disponibili sul sito internet dell'Autorità. 





[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna; 
b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di  50.000 punti di riconsegna.

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