Comunicato operatori
Monitoraggio retail - Identificazione dei soggetti obbligati
ai sensi dell’articolo 3 del TIMR
17 novembre 2011
L'1 gennaio 2012 partirà il nuovo sistema di raccolta dei dati introdotto dall'Autorità con il Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR).
Il TIMR definisce gli indicatori di mercato e le relative modalità di calcolo, le attività di rilevazione dei dati di base, le modalità di pubblicazione e aggiornamento degli esiti del monitoraggio.
In prima applicazione tutti gli esercenti la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale nonché tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale sono tenute a comunicare all'Autorità il numero di punti di prelievo e/o riconsegna che alla data del 30 giugno 2011, risultano rispettivamente forniti e connessi alle reti di distribuzione, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 3 e dal comma 7.2 del TIMR. Nella fattispecie gli esercenti la vendita devono comunicare il numero di punti di prelievo e/o di riconsegna serviti inclusi quelli sospesi per morosità del cliente finale a tale data. La comunicazione deve avvenire, entro il 30 novembre 2011, esclusivamente in via telematica, mediante le apposite raccolte disponibili sul sito internet dell'Autorità.
L'Autorità, entro 23 dicembre 2011, procederà a identificare i soggetti obbligati[1] sulla base delle comunicazioni pervenute, pubblicandone l'elenco sul proprio sito internet.
Per accedere al sistema di rilevazione è necessario essere accreditati presso l'Anagrafica Operatori ed aver indicato l'attività svolta.
istruzioni compilazione:
Per eventuale supporto tecnico sulla raccolta dati e sull'Anagrafica Operatori, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
E' inoltre disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it.
Per chiarimenti sui contenuti della raccolta rispetto ai quali la consultazione del manuale non risulti sufficiente, eventuali richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: mercati@autorita.energia.it, specificando nell'oggetto "Identificazione soggetti obbligati Monitoraggio retail - (società)" e indicando nome, cognome, telefono diretto, ragione sociale e codice Autorità.
[1] Ai sensi del comma 3.1 del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati:
a) tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna;
b) tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di prelievo;
c) tutte le imprese di distribuzione di gas naturale alle cui reti sono allacciati più di 50.000 punti di riconsegna.