Comunicato operatori
Perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione - anno 2009
25 ottobre 2011
Ai fini della determinazione degli importi di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.3 del TIT, ciascuna impresa distributrice che, nell'anno 2009, non ha costituito una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela, deve fornire le seguenti informazioni, riferite alle utenze servite nell'ambito del servizio di vendita di maggior tutela di cui al TIV (Allegato A alla deliberazione n. 156/07, come successivamente integrato e modificato):
- numero medio annuo di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT, serviti, nell'anno 2009, in regime di maggior tutela (per utenze domestiche in BT);
- quantitativi di energia elettrica prelevata, nell'anno 2009 dai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma2.2, lettera b) del TIT serviti in regime di maggior tutela (per utenze di illuminazione pubblica in BT);
- numero medio annuo di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT, serviti, nell'anno 2009, in regime di maggior tutela (per utenze altri usi in BT).
Tali informazioni sono fornite sulla base degli schemi in formato excel appositamente predisposti e resi disponibili al seguente indirizzo:
download file excel
Una volta compilato il file dovrà essere trasmesso alla Direzione tariffe entro e non oltre il 14 novembre 2011, esclusivamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo:
perequazionecot@autorita.energia.it
I dati pervenuti mediante canali ovvero ad indirizzi diversi da quello indicato non potranno essere processati. Il medesimo indirizzo di posta elettronica deve altresì essere utilizzato per qualunque necessità di chiarimenti/informazioni.
Ai fini di una corretta ed efficace gestione della raccolta in oggetto, si invita a:
- precisare in oggetto il riferimento al comma 41.3 del TIT;
- precisare in oggetto il riferimento all'anno 2009;
- sostituire, ai caratteri "XXXX" presenti nel nome del file, il proprio codice esercente assegnato ai sensi della deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08.