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Comunicato operatori

Obblighi di invio dei dati di misura ai sensi dell’articolo 18, comma 18.5 del TIV e ai sensi dell’articolo 36, comma 36.1, lettera a) del TIS.

25 febbraio 2011

Relativamente alla messa a disposizione dei dati di misura si ricorda che:

  • l'articolo 18, comma 18.5 del TIV prevede che entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa distributrice mette a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari (...).
  • l'articolo 36, comma 36.2 lettera a) del TIS prevede che entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente.


In particolare si chiarisce che l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 18.5 del TIV è funzionale alla gestione dei contratti di fornitura mentre l'obbligo di cui all'articolo 36, comma 36.2 lettera a) del TIS è funzionale al servizio di dispacciamento e in particolare all'attività di settlement mensile.

Confermando quindi che entrambi gli obblighi devono essere rispettati da parte della generica impresa distributrice, nel suo doppio ruolo di controparte del contratto di trasporto e di soggetto avvalso per l'aggregazione delle misure da parte di Terna, si precisa che la differenza formale e sostanziale tra i due insiemi di dati sta nel fatto che i dati inviati ai sensi del comma 36.2 lettera a) del TIS sono necessariamente gli esiti del processo di validazione effettuato dalla medesima impresa, a differenza di quelli trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 18.5 del TIV che possono anche non aver subito ancora tale verifica.

Si ricorda infine che l'applicazione degli indennizzi automatici di cui all'articolo 47 del TIS fa riferimento ai dati trasmessi ai sensi del medesimo provvedimento.