Comunicato operatori
Raccolta dati Bonus elettrico venditori
24 febbraio 2011
Le imprese di vendita di energia elettrica che, con riferimento alle fatturazioni di competenza dell'anno 2009, avessero dato mandato a terzi per la sottoscrizione del contratto di trasporto e dispacciamento (trader) e avessero ricevuto ammontari di bonus da questi, anziché direttamente da un'impresa distributrice, sono tenute alla compilazione della raccolta dati "Bonus elettrico Venditori" secondo le indicazioni sotto riportate.
- indicare, nella configurazione, i distributori di riferimento relativi ai POD agevolati;
- indicare pari a zero l'ammontare di bonus ricevuto dai distributori (colonne "A" e "B" della tabella da compilare);
- indicare gli ammontari di bonus trasferiti ai clienti finali (colonne "C" e "D" della tabella da compilare).
- nei campi note indicare che gli scostamenti tra gli ammontari di bonus ricevuti e trasferiti sono dovuti al fatto che l'impresa ha ricevuto i bonus da traders, indicando le ragioni sociali e le partite iva di ciascuno.
Le imprese di vendita che avessero già effettuato l'invio definitivo dei dati con modalità diverse da quelle sopra descritte possono richiedere l'abilitazione alla rettifica dei dati contattando il numero verde
Qualora il campo note previsto nella raccolta dati on line non consentisse di fornire tutte le informazioni necessarie a rappresentare correttamente le transazioni inerenti i trasferimenti degli ammontari di bonus che hanno coinvolto anche traders, l'impresa di vendita può inviare, entro il 28 febbraio 2011, le medesime informazioni via e-mail all'indirizzo: tariffe@autorita.energia.it secondo il format riportato di sotto. Si prega di indicare nell'oggetto della mail "raccolta dati bonus elettrico 2009"
Impresa distributrice (ragione sociale e partita IVA) |
Trader (ragione sociale e partita IVA) |
Ammontare bonus ricevuto dal trader |
Ammontare bonus trasferito ai clienti finali |
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Disagio economico € |
Disagio fisico € |
Disagio economico € |
Disagio fisico € |
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