Comunicato operatori
Obblighi in materia di pubblicazione del delta PRA
12 gennaio 2011
L'articolo 7, comma 7.5, dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 107/09 (TIS) introduce il delta PRA quale parametro funzionale alla stima del Prelievo Residuo di Area (PRA) da parte degli Utenti del Dispacciamento. Il delta PRA è funzionale alla stima delle variazioni mensili del PRA, dovute, in particolare, al passaggio dei punti di prelievo dal trattamento non orario al trattamento orario, nonché alle disattivazioni e attivazioni di tali punti non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
Nella sua versione originaria, l'articolo 38, comma 38.1, lettera e), del TIS prevedeva, tra l'altro, che le imprese distributrici di riferimento inviassero all'Autorità il valore del delta PRA del mese corrente, relativo a punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento. Tale obbligo fu concepito con la finalità di consentire all'Autorità il monitoraggio della determinazione (e indirettamente della pubblicazione) del delta PRA da parte delle imprese distributrici nel primo periodo di applicazione, finalità che si considera esaurita.
Pertanto, a valere dalla data della sua pubblicazione, con la deliberazione 14 ottobre 2010, ARG/elt 172/10 è stata eliminata dal TIS la previsione di invio del valore del delta PRA all'Autorità, pur mantenendo invariato l'obbligo per l'impresa distributrice di renderlo disponibile sul proprio sito internet.