Comunicato operatori
Comunicazione prezzi medi di fornitura gas a clienti finali
21 gennaio 2010
A partire dall'anno 2004 le imprese di vendita del gas naturale (venditori) sono tenute a comunicare i prezzi medi di fornitura praticati ai clienti finali secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della delibera n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni..
L'Autorità per favorire la tempestività nella comunicazione dei dati e facilitare il compito di trasmissione dei medesimi da parte dei venditori ha predisposto un sistema per l'invio telematico dei dati con l'accreditamento diretto di ogni venditore tramite internet.
L'invio telematico dei dati sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni in forma cartacea, le quali pertanto non potranno essere considerate.
Sono disponibili sul sito i moduli per la comunicazione dei prezzi medi di fornitura del quarto trimestre 2009 (ottobre-dicembre)
SI SEGNALA CHE CON LA RILEVAZIONE DEL TRIMESTRE SUDDETTO TERMINERA' IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA TELEMATICO DI RACCOLTA DATI.
PERTANTO QUALSIASI COMUNICAZIONE DOVRA' AVVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA TRIMESTRALE (15 FEBRAIO 2010), DOPO LA QUALE IL SISTEMA VERRA' CHIUSO DEFINITIVAMENTE.
LE RACCOLTE RELATIVE AI TRIMESTRI SUCCESSIVI (RIGUARDANTI L'ANNO 2010) VERRANNO EFFETTUATE CON UN NUOVO SISTEMA TELEMATICO, CHE TERRA' ANCHE CONTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA DELIBERAZIONE ARG/gas n. 209/09.
- Si ricorda che la mancata trasmissione dei prezzi suddetti, nonchè la trasmissione di dati non corretti, incompleti e/o dopo la scadenza, costituisce violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'Autorità (delibera n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni) nonchè dal Ministero delle Attività Produttive (decreto 24 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni).
- Devono essere indicati dati sintetici dell'attività svolta, ripartiti tra "MERCATO LIBERO" e "CONDIZIONI DI TUTELA".
- Gli esercenti che non hanno fatturato vendite di gas naturale a clienti finali nel trimestre devono procedere all'invio dei moduli senza compilarli, secondo le istruzioni riportate di seguito.
- L'operazione suddetta deve essere effettuata anche per gli esercenti che hanno cessato l'attività in seguito a operazioni societarie.
- Nel caso in cui l'attività di vendita di un soggetto venga acquisita da un altro esercente (ad esempio in seguito a trasferimento ramo d'azienda o incorporazione), l'esercente "acquirente" deve trasmettere i dati relativi all'attività acquisita, segnalando la circostanza con le modalità di seguito indicate.
- L'attribuzione dello scaglione di consumo a ciascun cliente finale allacciato alle reti di distribuzione deve avvenire con riferimento ai consumi dell'anno termico 2007-2008; laddove tali dati non siano disponibili l'attribuzione deve avvenire sulla base del consumo annuo presunto in base alle informazioni a disposizione.
- Il "prezzo lordo" deve comprendere tutte le imposte che determinano il prezzo finale (imposta di consumo, addizionale regionale, imposta sul valore aggiunto).
Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa si sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori dell'Autorità (deliberazione GOP 35/08), e che abbia indicato attraverso la "Gestione utenze" accessibile dalla sezione "Gestione dati anagrafici" le persone titolate ad accedere a ciascuna raccolta dati.