Comunicato operatori
Prezzi di ritiro dell’energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 nel caso di impianti che utilizzano biomasse o rifiuti congiuntamente a combustibili fossili commerciali
15 giugno 2010
Per effetto di quanto previsto dal Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 188/06, agli impianti che utilizzano biomasse o rifiuti, congiuntamente a combustibili fossili commerciali, si applicano i prezzi correlati al valore dell'indice Ien di cui alla lettera c3) del medesimo Titolo II, punto 12-bis.
Agli impianti alimentati da biomasse o rifiuti, spesso unicamente destinati alla produzione di energia elettrica, l'ex Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato non ha attribuito l'indice Ien.
Pertanto, sulla base degli indirizzi espressi dal Collegio dell'Autorità nella riunione del 8 giugno 2010, a chiarimento dell'applicazione del Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 e della deliberazione n. 188/06, con effetti dal 1 gennaio 2007 (data di applicazione della medesima deliberazione), si precisa quanto segue.
Nel caso di impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92:
- qualora l'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato abbia assegnato il valore dell'indice Ien:
- negli anni in cui è rispettato il valore della QSI, si applica il prezzo di cessione unico previsto dal titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto a), come aggiornato per l'anno di riferimento e correlato al valore dell'indice Ien per il medesimo anno;
- negli anni in cui non è rispettato il valore della QSI, si applicano i prezzi di cessione differenziati tra ore piene e ore vuote previsti dal titolo II, punto 12-bis, lettera c3), punto b), come aggiornati per l'anno di riferimento e correlati al valore dell'indice Ien per il medesimo anno.
- qualora l'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato non abbia mai assegnato il valore dell'indice Ien:
- negli anni in cui è rispettato il valore della QSI, si applica il prezzo di cessione unico previsto per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, come aggiornato per l'anno di riferimento;
- negli anni in cui non è rispettato il valore della QSI, si applicano i prezzi di cessione differenziati tra ore piene e ore vuote inizialmente previsti per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92, come aggiornati per l'anno di riferimento.