Comunicato operatori
Fatturazione della componente tariffaria Gs di cui al comma 35.3, lettera d) dell’RTDG
8 giugno 2010
Ai sensi dell'articolo 35 dell'RTDG (Allegato A alla delibera ARG/gas 159/08 come successivamente modificato e integrato), la componente tariffaria Gs è applicata da ciascuna impresa distributrice alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 del medesimo RTDG.
Il comma 35.4 dell'RTDG stabilisce anche che la componente tariffaria Gs è fissata pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti domestici come individuati dal comma 2.3, lettera a) del TIVG (Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 come successivamente modificato e integrato).
Conseguentemente, la componente tariffaria Gs si applica ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti di cui al comma 2.3, lettere b) e c) del TIVG.
Qualora l'impresa distributrice, con riferimento ai punti di riconsegna serviti, in conseguenza di mancate comunicazioni previste dal comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 64/09, non conosca la tipologia di appartenenza di cui al comma 2.3 del TIVG, fattura la componente Gs salvo successivo conguaglio.
Per quanto riguarda i punti di riconsegna per i quali l'impresa distributrice riceve una richiesta di attivazione di bonus gas per fornitura individuale ma non conosce la tipologia contrattuale di appartenenza, la determinazione del Direttore della direzione tariffe dell'Autorità 9 aprile 2010, n. 2/10 prevede che l'impresa medesima non proceda alla verifica della tipologia contrattuale e, nel caso in cui la richiesta di bonus rispetti tutti gli altri requisiti di ammissibilità, validi la compensazione, salvo successivo recupero dell'agevolazione nel caso si riveli erroneamente erogata.
L'eventuale recupero dell'agevolazione, o la restituzione della Gs eventualmente addebitata al cliente finale nel periodo precedente all'ammissione alla compensazione, saranno effettuati quando l'impresa distributrice otterrà dall'impresa di vendita l'informazione relativa alla tipologia contrattuale del punto di riconsegna.
Si ricorda a tal proposito che la determinazione n. 2/10 prevede anche che l'impresa distributrice, entro il giorno 10 di ciascun mese, comunica all'Autorità, e per conoscenza al venditore, con riferimento al mese precedente, l'elenco dei punti di riconsegna soggetti a verifiche per ammissione al bonus, per i quali il venditore non ha comunicato la tipologia, specificando il nome del venditore inadempiente.