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Comunicato operatori

Disposizioni per gli esercenti la piccola generazione elettrica e gli autoproduttori relativamente alla raccolta dei dati patrimoniali ed economici

ai sensi della deliberazione n. 11/07 c.m.i. dalla deliberazione ARG/com 57/10

28 aprile 2010

Con riferimento alla raccolta telematica dei dati economici e patrimoniali ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 11/07, si comunica che la deliberazione ARG/com 57/10, del 20 aprile 2010, ha previsto l'applicazione del regime semplificato e l'esenzione dall'invio all'Autorità dei conti annuali separati per gli esercenti la piccola generazione elettrica così come definita dalla deliberazione ARG/elt 25/09 e per gli autoproduttori elettrici così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Tali esercenti dovranno mettere a disposizione dell'Autorità i conti annuali separati solo a fronte di esplicita richiesta dell'Autorità stessa.

Esercizi 2007 e 2008

Si precisa che l'esenzione dall'invio dei conti annuali separati per gli esercenti la piccola generazione elettrica e gli autoproduttori è stata estesa anche agli esercizi 2007, 2008 (in fase di raccolta). Detti esercenti sono tenuti in ogni caso a compilare ed inviare con modalità telematica, ai sensi della deliberazione VIS 8/10 del 19 febbraio 2010, la dichiarazione preliminare alla raccolta dei dati di unbundling. A tal fine, l'esercente dovrà selezionare come motivazione di esenzione il campo "Altro" e specificare uno dei due casi di esenzione come di seguito riportato:

  • "Esenzione dall'invio dei conti annuali separati per la piccola generazione elettrica";
  • "Esenzione dall'invio dei conti annuali separati per l'autoproduzione".


freccia Raccolta dati di separazione contabile



dettaglioLa piccola generazione elettrica si riferisce agli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW e comprende anche la microgenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW.

dettaglioGli autoproduttori elettrici si riferiscono alle persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n 79/99.