Comunicato operatori
Obbligo di comunicazione a GME degli acquisiti e delle vendite di contratti a termine
Chiarimenti e proroga dei termini per la comunicazione dei contratti Articolo 8, comma 4, della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09 (di seguito: TIMM)
12 febbraio 2010
Articolo 8, comma 4, della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09 (TIMM)
Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 4, del TIMM, si precisa quanto segue.
Contratti non oggetto di comunicazione a GME
Gli operatori di mercato rilevanti non sono tenuti a comunicare i dati e le informazioni relative alle quantità di energia elettrica di cui si richiede l'importazione virtuale ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 20 novembre 2009 - ARG/elt 179/09. Gli operatori di mercato rilevanti non devono quindi comunicare tramite la Piattaforma Dati Esterni (PDE) né i dati e le informazioni relativi alla quantità di energia elettrica che, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione ARG/elt 179/09, gli shipper sono obbligati a rendere disponibile sulla Piattaforma Conti Energia (PCE) ai soggetti indicati da Terna, né i dati e le informazioni relativi alla corrispondente quantità resa disponibile all'estero agli shipper dai medesimi soggetti. Tali dati e informazioni saranno comunicate da Terna ad AEEG con apposite procedure.
Contratti oggetto di comunicazione a GME
Gli operatori di mercato rilevanti che rivestono il ruolo di utenti di dispacciamento in immissione per impianti nella titolarità di un soggetto terzo - agendo in nome proprio ma per conto del soggetto terzo in forza di un contratto di agenzia - sono tenuti a comunicare tramite PDE i contratti a termine aventi ad oggetto le immissioni di detti impianti come contratti che prevedono il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico. Tali contratti dovranno cioè essere caricati su PDE compilando il campo "indicizzato" con valore 1 e compilando il campo "indicizzazione" con la seguente dizione: contratto di agenzia - indicizzazione a PUN o prezzo zonale. La deroga al principio generale per il quale i contratti che prevedono il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico non sono oggetto di comunicazione a GME è volta anche a identificare quei contratti per cui gli operatori di mercato rilevanti svolgono meramente un servizio programmazione (scheduling) delle immissioni dei predetti impianti.
Tempistiche della comunicazione a GME
Il termine per la comunicazione dei contratti stipulati antecedentemente all'1 dicembre 2009 e riferiti anche a periodi successivi al 31 dicembre 2009 è confermato al 15 febbraio 2010.
Il termine per la comunicazione dei contratti stipulati antecedentemente all'1 dicembre 2009 e riferiti esclusivamente a periodi compresi fra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 è posticipato al 31 marzo 2010.