Comunicato operatori
Obbligo di comunicazione a GME degli acquisiti e delle vendite di contratti a termine nonché delle quote di capacità disponibile oraria su cui l'operatore di mercato ha delega ad offrire nel MGP
artt. 8.4 e 8.6 della delibera ARG/elt 115/08 come modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09
27 luglio 2009
Con riferimento agli adempimenti previsti dagli articoli 8.4 e 8.6 della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09, si comunica agli operatori che le modalità di comunicazione dei dati al GME già indicate nel proprio comunicato del 2 aprile 2009 sono state modificate al fine di minimizzare gli oneri operativi a loro carico.
Operatori soggetti agli obblighi di comunicazione
L'obbligo di comunicazione al GME dei contratti di cui all'articolo 8.4 compete alla controparte che riveste la qualifica di operatore rilevante, come definito ai sensi dell'articolo 1 della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09.
Qualora entrambe le controparti di un contratto rivestano la qualifica di operatore rilevante, l'obbligo compete convenzionalmente al solo soggetto cedente, definito come il soggetto in immissione nel caso di contratti con consegna fisica e come il soggetto che riceve i pagamenti dei corrispettivi non indicizzati a prezzi e/o indici del mercato elettrico italiano nel caso di contratti finanziari o, più in generale, l'operatore la cui posizione di portafoglio diviene, in esito al contratto, più corta con riferimento ai prezzi e/o agli indici del mercato elettrico italiano rilevanti ai fini della valorizzazione del contratto stesso.
Viene quindi meno la necessità di conferma del contratto da parte della controparte, la quale - sia essa operatore non rilevante o operatore rilevante acquirente - può comunque chiedere l'abilitazione alla Piattaforma Dati Esterni (PDE) realizzata da GME per l'acquisizione dei dati ed informazioni di cui agli articoli 8.4 e 8.6 della delibera ARG/elt 115/08, al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate dalla controparte ed eventualmente darne comunicazione al GME.
L'obbligo di comunicazione cessa con il venir meno della qualifica di operatore rilevante ed insorge con l'insorgere della qualifica di operatore rilevante o, nel caso in cui il soggetto acquirente sia operatore rilevante, con il venir meno della qualifica di operatore rilevante del soggetto cedente.
L'aggiornamento della lista degli operatori rilevanti sarà comunicato mensilmente sul sito dell'AEEG e su quello del GME, con decorrenza dell'obbligo di comunicazione a partire dal secondo mese successivo alla pubblicazione.
Informazioni di cui all'articolo 8, comma 8.4 del TIMM
Le informazioni che gli operatori rilevanti sono tenuti a comunicare relativamente ai singoli contratti includono, oltre a quelle già indicate dal GME nel proprio comunicato del 2 aprile 2009, anche le informazioni relative al prezzo di riferimento, alla eventuale flessibilità del contratto e al tipo di flessibilità pattuita (volume modificabile, durata del contratto prolungabile, durata del contratto riducibile etc.) nonché alla frequenza con cui il prezzo di un contratto indicizzato possa essere eventualmente aggiornato retroattivamente.
Tempistiche della comunicazione e controlli
La comunicazione dei contratti dovrà avvenire mediante l'invio sulla PDE entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese di stipula del contratto (c.d. "gate closure").
Nel caso di contratti indicizzati e/o flessibili, l'aggiornamento ex post dovrà avvenire mediante l'invio sulla PDE entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese di aggiornamento del contratto (c.d. "gate closure"). Per esempio, nel caso di un contratto ad aggiornamento trimestrale, il prezzo ex post dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere comunicato entro la fine del mese di aprile.
I contratti pervenuti successivamente alla gate closure verranno comunque accettati, ma segnalati all'Autorità come "in ritardo" solo se pervenuti a GME oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di stipula del contratto (per i contratti da comunicare) o del mese successivo al mese di aggiornamento del contratto (per i contratti indicizzati e/o flessibili già comunicati con aggiornamento ex post).
L'avvio delle attività di comunicazione sulla PDE è stabilito per il mese di novembre 2009 relativamente ai contratti siglati successivamente al 1 ottobre 2009. Il termine per la comunicazione dei contratti siglati precedentemente e riferiti a periodi successivi al 1 gennaio 2009 è stabilito al 31 gennaio 2010.