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Comunicato operatori

Flusso informativo mensile dei tentativi di raccolta misure

30 giugno 2009

La delibera ARG/gas 69/09 prevede che le imprese di distribuzione mettano a disposizione di ciascun esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente.

Tali dati devono essere trasmessi entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta e in unico documento in formato elettronico, predisposto secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 della medesima delibera.

In merito a ciò si precisa quanto segue:

  1. le modalità di trasferimento di cui al punto 3 dell'Appendice 1 sopra-richiamata sono intese come standard minimale di trasferimento; l'impresa di distribuzione può mettere a disposizione di tutti i gli esercenti la vendita, secondo principi di trasparenza e non discriminatorietà, ulteriori procedure che sfruttino canali più evoluti. Qualora l'esercente la vendita non abbia dato manifesta adesione ad uno dei canali evoluti messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, l'impresa di distribuzione è tenuta a utilizzare lo standard minimale;
  2. le procedure che sfruttano canali di comunicazione diversi da quello individuato al suddetto punto 3 devono comunque assicurare a entrambe le parti la possibilità di individuare il momento temporale in cui la comunicazione è avvenuta, ovvero devono disporre di caratteristiche di tracciabilità e non ripudiabilità degli eventi, garantendo l'efficienza della trasmissione.