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Comunicato operatori

Operatori accreditati come "società di servizi energetici"

ai sensi della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (meccanismo dei titoli di efficienza energetica)

27 aprile 2009

Al fine di poter presentare proposte di progetto e richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i., i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e s.m.i. (cosiddette Linee guida) devono accreditarsi, ovvero registrarsi per l'utilizzo del sistema informativo a ciò predisposto dall'Autorità.

L'accreditamento è funzionale unicamente a consentire l'utilizzo del sistema informativo on-line per la presentazione dei progetti e avviene in base ad una dichiarazione resa dal soggetto interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di rispondenza ai requisiti sopra richiamati. A conferma e prova dell'accreditamento, il soggetto ‘accreditato' riceve una user ID e una password per utilizzare il sistema informativo dell'Autorità ai fini dell'invio di proposte di progetto e richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti.

La qualità delle attività svolte nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica e la loro rispondenza al dettato normativo e regolatorio di riferimento sono invece oggetto di valutazione solo a valle della presentazione, da parte dei soggetti accreditati, di richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti. Pertanto, l'accreditamento prescinde dall'approvazione di progetti di risparmio energetico di cui sono titolari gli operatori accreditati, da parte dell'Autorità o da un soggetto da essa delegato.

Ne consegue che la previsione dell'accreditamento all'interno di un bando di gara, quale requisito di partecipazione a procedure concorsuali, non garantisce l'amministrazione appaltante che i progetti di cui è titolare l'operatore ‘accreditato' abbiamo conseguito risparmi energetici che sono stati certificati dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato.

L'unico atto idoneo ad attestare quanto sopra è la lettera con la quale il Direttore della Direzione Consumatori e qualità del servizio dell'Autorità, o un soggetto delegato dall'Autorità, comunica all'operatore accreditato la certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto di cui lo stesso è titolare.

E' pertanto onere del soggetto accreditato e titolare del progetto conservare con cura la lettera predetta ed esibirla o produrne copia alla amministrazione appaltante che ne faccia richiesta.

Gli uffici dell'Autorità non rilasciano copia della lettera già inviata al titolare del progetto.

Alla luce di quanto sopra e fatto salvo il potere dell'Autorità o di un soggetto da essa delegato di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori ai fini dell'accreditamento, l'Autorità non rilascia alcun attestato di accreditamento delle società di servizi energetici o documento equipollente.

Si precisa altresì che l'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità delle "società di servizi energetici che hanno ottenuto la certificazione dei risparmi energetici conseguiti" si riferisce agli operatori che, oltre ad essersi registrati per l'utilizzo del sistema informativo on-line secondo la procedura di cui sopra, hanno avuto almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici approvata dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato.

Tale elenco viene pubblicato e regolarmente aggiornato dagli uffici dell'Autorità con finalità meramente informative, ovvero esclusivamente al fine di favorire la compra-vendita di titoli di efficienza energetica. Pertanto l'Autorità non rilascia alcun attestato o documento equipollente, in relazione all'inclusione di qualsivoglia soggetto in detto elenco.