Comunicato operatori
Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici in materia di sospensione della fornitura
27 marzo 2009
La deliberazione 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 prevede, all'articolo 17, obblighi informativi in capo alle imprese distributrici in materia di sospensione della fornitura. In particolare è richiesto che ciascuna impresa distributrice provveda, entro il 12° giorno lavorativo di ciascun mese, all'invio di informazioni relative alle richieste di sospensioni, alle sospensioni effettuate e non effettuate nel mese precedente sia con riferimento ai punti di prelievo non dotati di misuratore elettronico messo in servizio sia con riferimento a tutti gli altri punti di prelievo .
A tal fine si precisa che:
- nel caso non siano pervenute, nel corso del mese precedente richieste di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione;
- le informazioni di cui ai commi 17.1 lettera b) e 17.2 lettera a) fanno riferimento alle richieste di sospensione ricevute nel corso del mese precedente all'invio e che eventuali richieste revocate devono essere specificatamente evidenziate.
Gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, che comportano la trasmissione delle tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 4/08 devono essere effettuati con cadenza mensile, secondo i termini sopra ricordati e devono fare esclusivamente riferimento al mese precedente.
Le tabelle devono essere inviate alla Direzione Mercati (mercati@autorita.energia.it)