Comunicato operatori
Versamento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico del corrispettivo unitario variabile CFGUI
3 luglio 2008
All'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2008, ARG/gas 84/08 è previsto che gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas naturale versino le somme relative all'applicazione del corrispettivo unitario variabile CFGUI, di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08, all'apposito fondo istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre.
In sede di prima attuazione del suddetto articolo 2, comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 84/08, il versamento relativo al bimestre maggio - giugno 2008, da effettuarsi entro il mese di agosto 2008, deve comprendere anche gli importi relativi al mese di aprile 2008.