Comunicato operatori
Chiarimenti in merito alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 79/07
21 maggio 2007
Con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità ha, tra l'altro, rideterminato le condizioni economiche di fornitura per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007 esclusivamente al fine di porre rimedio alla situazione di incertezza determinata, in particolare, dalle contrastanti pronunce dei giudici amministrativi sulla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04. Ciò in quanto il predetto conflitto tra giudicati è stato determinato da una circostanza contingente che ha dato origine ad una mera preclusione processuale, che pertanto, come affermato dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. n. 1/2007) "non può in realtà comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo, intervento dell'Autorità".
Si tratta quindi di un intervento la cui portata retroattiva è determinata e circoscritta esclusivamente dalle specifiche e particolari esigenze conseguenti alle complesse ed articolate vicende processuali, promosse da alcuni operatori, che hanno riguardato la deliberazione n. 248/04 e le altre ad essa relative.
Sono pervenute, da parte di associazioni di esercenti l'attività di vendita del gas naturale, sia all'ingrosso sia al dettaglio, nonché da parte di operatori, richieste di chiarimenti in merito all'applicazione di alcune disposizioni della deliberazione n. 79/07.
Con riferimento al sopramenzionato provvedimento si ritiene perciò necessario precisare quanto segue.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 1.5
L'obbligo di offrire nuove condizioni economiche di cui al comma 1.5 è posto in capo a tutte le parti venditrici di contratti di compravendita all'ingrosso nell'ambito di una "catena di cessioni" della commodity che può svilupparsi tra il venditore all'ingrosso, da cui si approvvigiona il venditore al dettaglio, ed il titolare di contratti di importazione (ovvero il produttore nazionale di gas).
L'offerta deve avere ad oggetto la sola quota parte dei volumi di gas naturale destinati ai clienti finali a cui sono state applicate le condizioni economiche di fornitura definite dalla deliberazione n. 138/03 nel periodo oggetto di rinegoziazione (anno termico 2005-2006)o in una quota parte di esso.
Di conseguenza l'acquirente è tenuto a comunicare al venditore, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati forniti, i volumi complessivi oggetto di rinegoziazione. In particolare a valle della filiera il venditore al dettaglio è tenuto a comunicare al proprio venditore all'ingrosso, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati forniti, i volumi oggetto di rinegoziazione.
Come meglio specificato al punto 3, l'esistenza di più rapporti contrattuali all'ingrosso all'interno della "catena di cessioni" della commodity non modifica in alcun modo l'ammontare complessivo dell'importo a parziale copertura degli oneri di rinegoziazione di cui al comma 1.8 della deliberazione n. 79/07.
Soggetti all'obbligo di offerta di cui al comma 1.5 sono anche le parti venditrici di contratti di compravendita di gas all'ingrosso con durata pluriennale stipulati antecedentemente all'1 gennaio 2005, purché tali contratti abbiano trovato applicazione nel periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2006. L'obbligo di offerta può considerarsi soddisfatto anche in caso di nuove condizioni economiche offerte prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 79/07 (ma successivamente all'1 gennaio 2005), purché tali condizioni siano coerenti con le previsioni dell'articolo 2 della sopramenzionata delibera n. 79/07.
L'obbligo di offrire nuove condizioni economiche trova applicazione anche con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso che escludono o non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi per la sola quota parte dei volumi di gas naturale destinati ai clienti finali a cui sono state applicate le condizioni economiche di fornitura definite dalla deliberazione n. 138/03.
2. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI OFFERTA DI NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI AL COMMA 1.7
Per la determinazione del valore del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) in ciascun trimestre a decorrere dall'1 gennaio 2005, le variazioni incrementali previste dall'articolo 2 della deliberazione n. 79/07 devono essere applicate a partire dal valore del CCI in vigore nel trimestre ottobre - dicembre 2004 e pari a 4,549264 euro/GJ.
L'obbligo di cui al comma 1.5 si intende assolto qualora i prezzi offerti siano pari o inferiori ai valori calcolati secondo le sopramenzionate modalità, ferma restando la facoltà di comunicare e giustificare all'Autorità, in casi eccezionali, debitamente motivati, eventuali scostamenti dai suddetti valori.
I soggetti che comprano ed acquistano gas all'ingrosso hanno in tal modo la facoltà di dimostrare il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 79/06, anche in presenza di criteri tecnici di aggiornamento del prezzo di cessione del gas non totalmente aderenti alla metodologia di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 (ad esempio a fronte di una diversa frequenza di aggiornamento o difformi soglie di invarianza rispetto a quanto previsto dall'Autorità).
3. RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI DI CUI AL COMMA 1.8
Il comma 1.8 reca disposizioni volte a coprire gli oneri sostenuti per l'attività di rinegoziazione dei prezzi effettuata ai sensi dei commi 1.5, 1.6 ed 1.7, riconoscendo un importo pari al prodotto tra i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 e il 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti per il periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2006, dei valori calcolati ai sensi della deliberazione n. 195/02 in luogo di quelli di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 79/07. Secondo tali disposizioni, l'esercente l'attività di vendita all'ingrosso e il venditore al dettaglio che comunicano, congiuntamente, ai sensi del comma 1.6, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione, si vedono riconoscere complessivamente il sopramenzionato importo.
Nell'ambito dell'attività di rinegoziazione è fatta salva la completa libertà di addivenire alla ripartizione del suddetto importo tra le parti interessate, in piena autonomia e in modo funzionale al buon esito della rinegoziazione stessa. Pertanto, nel caso vi siano più cessioni di gas naturale tra esercenti l'attività di vendita all'ingrosso, il sopramenzionato importo, complessivamente riconosciuto, può essere ripartito tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di rinegoziazione. Le modalità di erogazione dell'importo in parola sono definite con successivo provvedimento ai sensi del comma 1.10 della deliberazione n. 79/07. Per il riconoscimento dell' importo a copertura degli oneri di rinegoziazione di cui al comma 1.8 con riferimento ai prezzi di trasferimento interni, il singolo esercente l'attività di vendita all'ingrosso che svolge anche l'attività di vendita al dettaglio, deve adempiere all'obbligo di rinegoziazione di cui al comma 1.5 con controparti terze per la massima parte dei contratti stipulati, evitando discriminazioni rispetto alle medesime controparti.