Comunicato operatori
QVD
Delibera n. 240/07
3 ottobre 2007
Con la deliberazione n. 240/07 l'Autorità ha modificato l'articolo 8 della
deliberazione n. 138/03, stabilendo che,
con decorrenza 1 ottobre 2007, il coefficiente rappresentativo dei costi unitari
dell'attività di vendita al dettaglio (v), di cui all'articolo 9, comma 4, della
deliberazione n. 237/00, assuma valore
pari a 35,82 euro/cliente. Tale nuovo valore corrisponde ad una variazione in
aumento di 3,75 euro/cliente, pari ad un incremento percentuale dell'11,69%.
Tenuto conto di quanto evidenziato nella citata deliberazione in tema di
differimento ad un successivo provvedimento dell'intervento per la revisione
dell'articolazione del corrispettivo, si precisa che il nuovo livello della
componente QVD può essere determinato dalle imprese esercenti l'attività di
vendita incrementando i valori della componente QVD, secondo la vigente
articolazione, utilizzati fino al 30 settembre 2007, di una percentuale pari
all'11,69%. E' fatta salva la possibilità di applicare gli incrementi di cui
all'articolo 8, comma 2 della deliberazione n. 138/03, da parte delle imprese
che non si siano ancora avvalse di tale facoltà.
3 ottobre 2007