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Comunicato operatori

Garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio

Delibera n. 119/05

18 settembre 2006

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle

disposizioni dettate dalla deliberazione n.

119/05 in materia di conferimento di capacità di stoccaggio, con particolare

riferimento all'ipotesi in cui un utente, che abbia ottenuto capacità funzionale

a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui

fino a 200.000 Smc, cessi, in un successivo momento, di servire (in tutto o in

parte) detti clienti.

Con la citata deliberazione, l'Autorità, ai fini del conferimento della

capacità di stoccaggio, ha fissato, all'articolo 9, comma 2, un ordine di

priorità cui l'esercente l'attività di stoccaggio deve attenersi nel soddisfare

le richieste degli utenti. In particolare, dopo aver soddisfatto le richieste

per il servizio di stoccaggio strategico e per il bilanciamento operativo del

sistema, l'esercente conferisce la capacità di stoccaggio:

  1. ai titolari di concessioni di coltivazione che richiedono un servizio di stoccaggio minerario;

  2. ai soggetti tenuti (ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/04) ad assicurare le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui fino a 200.000 Smc, limitatamente a quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido;

  3. ai soggetti di cui alla precedente lettera b), limitatamente ad ulteriori quantitativi massimi relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale;

  4. ai soggetti che richiedono l'accesso per servizi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

Con il conferimento, l'utente acquisisce il diritto immettere e prelevare gas

in stoccaggio entro i limiti e nella misura funzionali a soddisfare le esigenze

per le quali è stata riconosciuta la relativa priorità.

Pertanto, con riferimento ad un utente che abbia ottenuto capacità in forza

delle priorità sub b) e c), l'eventuale successiva "perdita”

(totale o parziale) dei clienti alle cui esigenze tale capacità era funzionale,

determina il venir meno del presupposto del conferimento stesso e del

conseguente diritto ad utilizzare i quantitativi di capacità originariamente

conferiti, eccedenti i quantitativi massimi di cui alle precedenti lettere b) e

c).

Tali quantitativi di capacità rientrano quindi nella disponibilità

dell'esercente che:

·

in primo luogo, è tenuto, ai sensi dell'articolo 11 della

deliberazione n. 119/05, a conferirli all'utente subentrato nella fornitura dei

predetti clienti finali, nei limiti previsti dalla citata disposizione e secondo

le modalità attuative definite dal medesimo esercente nelle proprie condizioni

generali di contratto;

·

in secondo luogo, con riferimento ai quantitativi residui, è

tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della citata deliberazione, ad

offrirli per eventuali conferimenti in corso d'anno termico, secondo l'ordine di

priorità di cui all'articolo 9, comma 2, della deliberazione n.119/05.

18 settembre 2006

 

 

Altri chiarimenti:

Articolo 8, comma 1, lettera

b): "L'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire [..] b) il servizio

per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema”; e

articolo 9, comma 2: "L'impresa di stoccaggio, dopo aver

soddisfatto le richieste per il servizio di stoccaggio strategico e per il

bilanciamento operativo del sistema…”

  • Ai fini dell'applicazione delle norme in commento, nel bilanciamento operativo è da ritenersi incluso il servizio di modulazione oraria, in quanto quest'ultimo è funzionale al bilanciamento operativo del sistema.

Articolo 11, comma 1: "L'utente

che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale di cui

all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, in precedenza

servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacità

di stoccaggio di modulazione, in termini di spazio e di punta, secondo le

modalità stabilite nel codice di rete. A tal fine l'utente trasmette all'impresa

di stoccaggio la relativa richiesta di capacità, finalizzata al rispetto degli

obblighi di cui al medesimo articolo 18, commi 2 e 3”

  • Si segnala che nel testo di questo articolo si fa erroneamente riferimento al codice di rete anziché al codice di stoccaggio

Articolo 18, comma 1: "L'impresa

di stoccaggio e l'utente del servizio non divulgano, anche a mezzo di dipendenti

e/o agenti, tali informazioni se non in funzione dell'esecuzione del codice di

stoccaggio”.

  • Ai fini dell'applicazione della norma in commento, si fa presente che le informazioni che l'impresa di stoccaggio e l'utente del servizio hanno l'obbligo di non divulgare sono quelle relative alle prestazioni dei servizi di stoccaggio, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati tra impresa di stoccaggio e utenti in conformità al codice di stoccaggio.

Articolo 15, comma 12:

"In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del

Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le

maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo fp.

Qualora, nei casi identificati dal presente comma, siano rese disponibili da

parte dell'impresa di stoccaggio capacità di punta giornaliera addizionali,

oltre le quantità complessivamente conferite, i corrispettivi relativi a tali

quantità addizionali sono riconosciuti all'impresa di stoccaggio e non

partecipano ai proventi di cui al comma 15.10”.

  • Per una corretta applicazione della disposizione in commento, è opportuno specificare che per "quantità complessivamente conferite” sono da intendersi le quantità risultanti come somma dei conferimenti effettuati a ciascun utente che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della medesima delibera, sono ridotti in funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente.

Articolo 20: "Nei

rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di

stoccaggio e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di

stoccaggio ai sensi dell'articolo 19, ad eccezione di quelle incompatibili con

il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua

entrata in vigore.”

  • L'articolo in commento reca disposizioni di natura ricognitiva circa gli effetti che, naturalmente, l'attività di regolazione di segmenti commerciali (nel caso di specie: lo stoccaggio) esplica sui relativi rapporti contrattuali in essere al momento della definizione di una nuova disciplina. Tale disciplina, con effetto dalla sua entrata in vigore, integra tali rapporti sostituendosi di diritto alle clausole contrattuali con essa incompatibili.

  • Una previsione analoga a quella in commento è contenuta nei provvedimenti con i quali l'Autorità ha definito le condizioni di accesso e di erogazione sia al servizio di trasporto (articolo 25, comma 1, della delibera 17 luglio 2002, n. 137/02) sia al servizio di distribuzione (articolo 12, comma 1, della delibera 29 luglio 2004, n. 138/04).

  • Al riguardo, occorre precisare che la deliberazione n. 119/05 reca alcune disposizioni di immediata applicazione ed altre i cui effetti sono differiti ad un momento successivo.

  • Rientrano in quest'ultima categoria di norme, a mero titolo di esempio, le previsioni che regolano i conferimenti di capacità per i quali l'articolo 9, comma 4, esplicitamente prevede che per l'anno termico di stoccaggio 2005-2006 sono fatti salvi i conferimenti effettuati dall'impresa per il medesimo anno.

  • Per contro, sono immediatamente efficaci, ad esempio, le disposizioni definite dall'articolo 15 in materia di corrispettivi di bilanciamento.

  • Trovano inoltre immediata applicazione le disposizioni (articolo 8) che subordinano l'esercizio della facoltà per l'impresa di stoccaggio di offrire servizi di stoccaggio diversi dal servizio di modulazione, minerario e strategico, alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità delle relative condizioni generali che l'esercente è tenuto a presentare secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

  • Qualsiasi applicazione difforme delle disposizioni sopra chiarite darà luogo agli interventi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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