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Comunicato operatori

Rinvio dell'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi. Rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazi

29 luglio 2005

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenze 1 marzo

2005, n. 956, n. 958, n. 959, n. 960, n. 961, n. 962 e n. 963, ha parzialmente

annullato la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30

gennaio 2004, n. 5/04 e in particolare le

disposizioni che regolano il vincolo tariffario V1 di cui all'articolo 8 dell'Allegato

A alla medesima deliberazione e le disposizioni in materia di contributi di

allacciamento e diritti fissi, di cui al comma 9.1 della deliberazione n. 5/04.


Avverso le citate sentenze l'Autorità ha deciso di proporre appello al Consiglio

di Stato con contestuale istanza di sospensione cautelare. A tal fine l'Autorità

ha già inoltrato all'Avvocatura dello Stato la documentazione di supporto.


Nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato in merito all'istanza di

sospensione sopra richiamata, l'Autorità ritiene opportuno differire

l'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione

e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei contributi di

allacciamento e dei diritti fissi, previsto per il 31 luglio, ai sensi del Testo

integrato e della deliberazione n. 5/04.

Per le medesime ragioni sopra richiamate e tenuto conto anche dei ritardi nella

definizione delle partite economiche di cui all'articolo 29 del Testo integrato,

l'Autorità ritiene altresì opportuno rinviare la raccolta dei dati per il

calcolo dei valori di perequazione di cui all'articolo 42 del Testo integrato.