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Comunicato operatori

Conguagli tariffari del gas applicati a partire dal 2001

10 febbraio 2005

L'Autorità sin dal dicembre 2000 ha provveduto, con la deliberazione 28

dicembre 2000, n. 237/00, alla definizione di una nuova metodologia tariffaria,

fornendo alle imprese distributrici i criteri per calcolare le proposte

tariffarie da sottoporre ad approvazione.

Le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001 n. 6694/01, n. 6695/01 e n.

6698/01 hanno annullato la predetta deliberazione "nella parte in cui

stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri

parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove

sussistenti".

Con la successiva deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02 è stata quindi

introdotta la procedura di calcolo "alternativa" del costo del

capitale investito, basata sui dati storici degli investimenti effettuati. Detta

deliberazione è stata parzialmente annullata dalla sentenza del Tar Lombardia

19 dicembre 2003, n. 171/03, in accoglimento del ricorso proposto dalla società

Aem Gas Spa di Milano.

In conseguenza di tale pronuncia, l'Autorità ha avviato, con delibera 17

aprile 2003, n. 36/03, un procedimento per la relativa ottemperanza, diffondendo

a tal fine un documento per la consultazione.

Con la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 è stato reintrodotto il metodo

di calcolo del capitale investito basato sul costo storico rivalutato, recependo

le modifiche che tenevano conto dell'esito della consultazione.

Attualmente, a seguito di tale deliberazione, 32 aziende di distribuzione (le

maggiori a livello nazionale) hanno definito le proprie opzioni tariffarie per

gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, che sono state approvate con

deliberazioni dell'Autorità.

L'applicazione delle nuove tariffe può pertanto originare delle differenze

rispetto a quelle precedentemente applicate e quindi conguagli di segno e

ammontare dipendente dalla nuova struttura tariffaria.

In ogni caso, le richieste di conguaglio dovrebbero essere adeguatamente

documentate, attraverso l'indicazione dei quantitativi e dei corrispettivi

unitari applicati in ciascun periodo, in modo da consentire ai singoli utenti di

raffrontare quanto fatturato originariamente con quanto fatturato in sede di

conguaglio.

Milano, febbraio 2005