Comunicato operatori
Conguagli tariffari del gas applicati a partire dal 2001
10 febbraio 2005
L'Autorità sin dal dicembre 2000 ha provveduto, con la deliberazione 28
dicembre 2000, n. 237/00, alla definizione di una nuova metodologia tariffaria,
fornendo alle imprese distributrici i criteri per calcolare le proposte
tariffarie da sottoporre ad approvazione.
Le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001 n. 6694/01, n. 6695/01 e n.
6698/01 hanno annullato la predetta deliberazione "nella parte in cui
stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri
parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove
sussistenti".
Con la successiva deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02 è stata quindi
introdotta la procedura di calcolo "alternativa" del costo del
capitale investito, basata sui dati storici degli investimenti effettuati. Detta
deliberazione è stata parzialmente annullata dalla sentenza del Tar Lombardia
19 dicembre 2003, n. 171/03, in accoglimento del ricorso proposto dalla società
Aem Gas Spa di Milano.
In conseguenza di tale pronuncia, l'Autorità ha avviato, con delibera 17
aprile 2003, n. 36/03, un procedimento per la relativa ottemperanza, diffondendo
a tal fine un documento per la consultazione.
Con la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 è stato reintrodotto il metodo
di calcolo del capitale investito basato sul costo storico rivalutato, recependo
le modifiche che tenevano conto dell'esito della consultazione.
Attualmente, a seguito di tale deliberazione, 32 aziende di distribuzione (le
maggiori a livello nazionale) hanno definito le proprie opzioni tariffarie per
gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, che sono state approvate con
deliberazioni dell'Autorità.
L'applicazione delle nuove tariffe può pertanto originare delle differenze
rispetto a quelle precedentemente applicate e quindi conguagli di segno e
ammontare dipendente dalla nuova struttura tariffaria.
In ogni caso, le richieste di conguaglio dovrebbero essere adeguatamente
documentate, attraverso l'indicazione dei quantitativi e dei corrispettivi
unitari applicati in ciascun periodo, in modo da consentire ai singoli utenti di
raffrontare quanto fatturato originariamente con quanto fatturato in sede di
conguaglio.
Milano, febbraio 2005