Comunicato operatori
Compensazione dei prezzi minimi garantiti riconosciuti dai gestori di rete
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica - Delibera n. 34/05
30 novembre 2005
L'articolo 3,
comma 3.4, della delibera n. 34/05, prevede che l'Acquirente unico:
- scomputi il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice presso l'Acquirente unico, nel caso in cui il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice;
- riconosca a tali soggetti i prezzi di cui all'articolo 4, nel caso in cui il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il Gestore del sistema elettrico (GRTN), il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna, o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici.
Pertanto
l'Acquirente unico, a seconda dei casi, scomputa o riconosce ai gestori di rete
i prezzi di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 34/05, ma non i prezzi
minimi garantiti previsti dall'articolo 5 della deliberazione n. 34/05.
La differenza
tra i prezzi minimi garantiti riconosciuti dai gestori di rete ai produttori ai
sensi dell'articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 e il
prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la
vendita al mercato vincolato è posta a carico del Conto per nuovi impianti da
fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dell'articolo 5, comma 5.5, della
deliberazione n. 34/05. Tale Conto è gestito dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico ed è alimentato dai versamenti della componente tariffaria A3
effettuati dalle imprese distributrici. In particolare, secondo quanto previsto
dall'articolo 54, comma 54.2, del Testo integrato, le imprese distributrici
direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale versano detta
componente direttamente al Gestore del sistema elettrico (GRTN), presso il quale
risultano allocate le maggiori consistenze economiche del Conto, anziché alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Pertanto la
differenza di cui all'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 34/05 viene
compensata ai gestori di rete dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico o
dal Gestore del sistema elettrico (GRTN). I gestori di rete diversi dalle
imprese distributrici ricevono la differenza di cui all'articolo 5, comma 5.5,
della deliberazione n. 34/05 dal Gestore del sistema elettrico (GRTN).
A tale fine,
i gestori di rete, a seguito della pubblicazione da parte dell'Acquirente unico
del prezzo in acconto di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato,
trasmettono, con cadenza mensile, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico
o al Gestore del sistema elettrico (GRTN) le quantità di energia elettrica
ritirate nel corso del mese di riferimento ai prezzi minimi garantiti e il
corrispondente importo totale a carico del Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate. La Cassa Conguaglio per il settore elettrico e il
Gestore del sistema elettrico (GRTN) definiscono le modalità secondo cui erogano
ai gestori di rete il suddetto importo, prevedendo che le partite economiche
siano regolate con separata evidenza contabile, evitando quindi saldi diretti
nelle fatture, pur consentendo di operare detti saldi nei versamenti del gettito
della componente tariffaria A3.
Gli eventuali
conguagli dovuti all'aggiornamento, da parte dell'Acquirente unico, del prezzo
di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato vengono effettuati con
valuta beneficiaria entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento.