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Comunicato operatori

Compensazione dei prezzi minimi garantiti riconosciuti dai gestori di rete

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica - Delibera n. 34/05

30 novembre 2005

L'articolo 3,

comma 3.4, della delibera n. 34/05, prevede che l'Acquirente unico:

  • scomputi il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice presso l'Acquirente unico, nel caso in cui il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice;
  • riconosca a tali soggetti i prezzi di cui all'articolo 4, nel caso in cui il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il Gestore del sistema elettrico (GRTN), il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna, o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici.

Pertanto

l'Acquirente unico, a seconda dei casi, scomputa o riconosce ai gestori di rete

i prezzi di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 34/05, ma non i prezzi

minimi garantiti previsti dall'articolo 5 della deliberazione n. 34/05.

La differenza

tra i prezzi minimi garantiti riconosciuti dai gestori di rete ai produttori ai

sensi dell'articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione n. 34/05 e il

prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la

vendita al mercato vincolato è posta a carico del Conto per nuovi impianti da

fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dell'articolo 5, comma 5.5, della

deliberazione n. 34/05. Tale Conto è gestito dalla Cassa conguaglio per il

settore elettrico ed è alimentato dai versamenti della componente tariffaria A3

effettuati dalle imprese distributrici. In particolare, secondo quanto previsto

dall'articolo 54, comma 54.2, del Testo integrato, le imprese distributrici

direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale versano detta

componente direttamente al Gestore del sistema elettrico (GRTN), presso il quale

risultano allocate le maggiori consistenze economiche del Conto, anziché alla

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Pertanto la

differenza di cui all'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 34/05 viene

compensata ai gestori di rete dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico o

dal Gestore del sistema elettrico (GRTN). I gestori di rete diversi dalle

imprese distributrici ricevono la differenza di cui all'articolo 5, comma 5.5,

della deliberazione n. 34/05 dal Gestore del sistema elettrico (GRTN).

A tale fine,

i gestori di rete, a seguito della pubblicazione da parte dell'Acquirente unico

del prezzo in acconto di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato,

trasmettono, con cadenza mensile, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico

o al Gestore del sistema elettrico (GRTN) le quantità di energia elettrica

ritirate nel corso del mese di riferimento ai prezzi minimi garantiti e il

corrispondente importo totale a carico del Conto per nuovi impianti da fonti

rinnovabili e assimilate. La Cassa Conguaglio per il settore elettrico e il

Gestore del sistema elettrico (GRTN) definiscono le modalità secondo cui erogano

ai gestori di rete il suddetto importo, prevedendo che le partite economiche

siano regolate con separata evidenza contabile, evitando quindi saldi diretti

nelle fatture, pur consentendo di operare detti saldi nei versamenti del gettito

della componente tariffaria A3.

Gli eventuali

conguagli dovuti all'aggiornamento, da parte dell'Acquirente unico, del prezzo

di cui all'articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato vengono effettuati con

valuta beneficiaria entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di aprile

dell'anno successivo a quello di riferimento.