Comunicato operatori
Chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale
18 settembre 2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Con riferimento alle richieste degli operatori in ordine a
profili applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
30 maggio 2001, n. 120, precisa quanto segue:
- L'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ( di seguito denominato: decreto legislativo n. 164/00) prevede che entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità che determina, tra l'altro, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema adottano il proprio codice di rete.
- Il medesimo articolo prevede che l'Autorità verifica la conformità dei codici di rete ai criteri stabiliti nella sopraddetta delibera; l'Autorità intende offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte sui sopraddetti codici di rete.
- L'Autorità con delibera 3 agosto 2000, n. 146/00, ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete.
- La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, nonché disposizioni urgenti in materia di conferimento di capacità e corrispettivi per il bilanciamento del sistema.
- La deliberazione n. 120/01 stabilisce modalità semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, nelle more dell'adozione dei codici di rete di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ed in esito agli elementi acquisiti a seguito della diffusione del documento per la consultazione "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività", approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001.
- Sono in corso di definizione da parte dell'Autorità provvedimenti per la determinazione dei criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl.
- Sino all'esito del procedimento di cui al punto precedente, i soggetti interessati possono definire rapporti commerciali aventi ad oggetto le attività di trasporto e dispacciamento del gas e di utilizzo dei terminali di Gnl in osservanza delle disposizioni della deliberazione n. 120/01 e, più in generale, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e del decreto legislativo n. 164/00;
- La società Rete Gas Italia Spa (di seguito: Rete Gas Italia) ha predisposto e pubblicato nel proprio sito internet in data 10 settembre 2001 una proposta contrattuale recante Condizioni di accesso per l'anno termico 2000-2001.
- L'Autorità intende valutare i contenuti della sopraddetta proposta in relazione alla coerenza con il quadro normativo delineato e in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, della deliberazione n. 120/01, avviando, qualora siano evidenziati comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, procedimenti volti ad ordinare la cessazione di detti comportamenti.
- L'adozione di provvedimenti in accordo ed in esito alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 164/00 determina, stanti le funzioni dell'Autorità, l'automatica inserzione nei contratti in essere delle disposizioni contenute in tali provvedimenti.
- La deliberazione n. 120/01, prevedendo l'avvio del nuovo ordinamento tariffario dall'1 ottobre 2001, richiede che i conferimenti delle capacità avvengano con scadenza 15 settembre 2001.
- Diverse associazioni nel corso del processo di consultazione che ha preceduto l'adozione della deliberazione n. 120/01 hanno rilevato la necessità di individuare l'anno termico nel periodo che intercorre tra l'1ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo.
- L'accoglimento di richieste di proroga nei termini aderenti alle esigenze rappresentate dai richiedenti avrebbe determinato un ritardo nell'avvio dell'anno termico e conseguentemente sarebbero state disattese le richieste precedentemente formulate da parte degli operatori e si sarebbero modificate le regole imposte ad altre soggetti che hanno già provveduto nei termini previsti ed hanno attivato nuovi contratti di fornitura a partire dall'1 ottobre 2001.
- Il termine 15 settembre 2001, individuato dalla deliberazione n. 120/01 come termine per i conferimenti di capacità non costituisce un limite per future iniziative; l'articolo 14 della medesima deliberazione prevede i casi nei quali, anche dopo il 15 settembre 2001, le imprese di trasporto consentono nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite.
La presente comunicazione viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
(www.autorita.energia.it) dell'Autorità ed inviata ai soggetti che abbiano
fatto richiesta di chiarimenti in ordine all'attuazione della
deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e alla disciplina di
accesso alle reti di trasporto di gas naturale.