Comunicato operatori
Chiarimento sulle modalità di erogazione delle quote residue di bonus sociali elettrico/gas in caso di cessazione/voltura dell’utenza agevolata
A seguito delle modifiche all’Allegato A della deliberazione 63/2021/R/com, disposte dalla deliberazione 622/2023/R/com, con particolare riferimento al bonus sociale gas per uso riscaldamento.
31 gennaio 2024
Sono recentemente pervenute agli uffici dell’Autorità alcune richieste di chiarimento da parte di operatori dei settori interessati in relazione all’erogazione del bonus sociale a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione 622/2023/R/com, in caso di cessazione della fornitura o di voltura contrattuale da parte del cliente diretto agevolato prima del termine del periodo di agevolazione.
In particolare, con la menzionata deliberazione l’Autorità ha previsto di modulare su base trimestrale l’erogazione dei bonus sociali gas relativi all’ uso riscaldamento, al fine di favorire una maggiore coerenza tra la spesa effettiva sostenuta dai clienti beneficiari e l’ammontare della compensazione. A tal fine il novellato articolo 10, comma 10.3 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha stabilito che il bonus sociale gas per uso riscaldamento venga calcolato in base alla componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per trimestre, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di consumo stabiliti nella Tabella 5 dell’ Appendice del medesimo provvedimento, differenziata in relazione all’uso, alla numerosità del nucleo familiare ISEE , alla zona climatica, e al trimestre dell’anno.
L’articolo 12, comma 1 del medesimo Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevede che nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del relativo periodo di agevolazione, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua del bonus sociale elettrico/gas, a completamento dell’intero periodo di agevolazione (periodo di agevolazione che è pari a 12 mesi sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 del predetto Allegato A).
Solo nel caso di cessazione o voltura contrattuale di utenze gas nel corso del periodo di agevolazione, la componente tariffaria compensativa per uso riscaldamento, da riconoscere per il periodo mancante, deve essere calcolata sulla base della tariffa applicata nel medesimo trimestre dell’anno precedente. Ad esempio, se il cliente cessa la fornitura nel mese di dicembre 2024 e la fine del periodo di agevolazione era fissata a maggio 2025, la quota bonus residua dovrà essere calcolata applicando la componente tariffaria prevista nel trimestre gennaio-marzo 2024 e la componente prevista per il successivo trimestre calcolata solo per i 2 mesi utili (aprile-maggio).