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Comunicato operatori

Applicazione dell’articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas nei casi di avvicendamento del gestore a seguito di nuova gara

6 agosto 2024

In esito alla pubblicazione della c.d. sessione FIN dell'aggiustamento annuale relativo all’anno 2023, che il SII ha effettuato lo scorso 30 giugno 2024, verrà applicato per la prima volta il meccanismo incentivante di cui all’articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas.

L’eventuale ammontare PRET da versare da parte di ciascuna impresa di distribuzione sarà determinato da CSEA sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII. Le modalità e le tempistiche di versamento saranno definite e specificate da CSEA nelle comunicazioni trasmesse alle imprese di distribuzione interessate. Il predetto valore va attribuito all’impresa di distribuzione che gestisce, alla data di effettuazione della sessione di aggiustamento, la rete di distribuzione cui è allacciato il PdR con riferimento al quale si è determinata la penale.

Sono, tuttavia, pervenute delle richieste di chiarimento in merito alla competenza del versamento nel caso di avvicendamento del gestore a seguito di nuova gara, fattispecie che, allo stato, anche in considerazione dell’esiguo numero di gare effettuate fino ad oggi, non è ancora oggetto di una specifica disciplina regolatoria da parte dell’Autorità.

In tal caso, premesso che i dati di misura possono essere materialmente trasmessi, con riferimento a tutti gli anni coinvolti nelle sessioni di aggiustamento, sia dal gestore uscente che da quello entrante, e che risultano casi in cui i gestori si accordano per la gestione degli stessi, si terranno in conto tali eventuali accordi tra le parti, consentendo, tuttavia, alle imprese di distribuzione interessate di comunicare, entro una data limite, l’avvicendamento nella gestione a seguito di nuova gara e l’impossibilità a procedere alla rettifica del dato. Di conseguenza, CSEA provvederà ad attribuire la penale al precedente gestore.

Infine, si specifica che, nei casi di sostituzione del gruppo di misura che comporti anche una variazione del corrispettivo α (comma 3.2 della deliberazione 555/2022/R/gas), CSEA potrà procedere adottando il valore di α relativo alla classe del gruppo di misura più bassa.
 

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