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Data pubblicazione: 23 dicembre 2011

Delibera 22 dicembre 2011

ARG/elt 190/11

Determinazione delle partite economiche, a garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l’anno 2010, ai sensi dell’articolo 4, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08

Visti:
 

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale";
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante "Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale", come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, in materia di ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08, con la quale è stato introdotto un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2009, ARG/elt 31/09, con la quale sono state adeguate le disposizioni del TIT in relazione alla cessione delle linee di alta tensione dalla società Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: ELAT) alla società Terna S.p.A. (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2010 ARG/elt 186/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 186/10);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. del 3 marzo 2009, prot. 2785 (prot. Autorità A/10915 del 9 marzo 2009);
  • i dati trasmessi dalla società Terna S.p.A. nell'ambito della raccolta dati relativa ai volumi di servizio erogati nel 2010;
  • la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 16 novembre 2011 (prot. Autorità A/30495 del 22 novembre 2011), relativa ai risultati del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 36 del TIT per l'anno 2010.

Considerato che:
 

  • con deliberazione ARG/elt 188/08 l'Autorità, ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo, ad accesso facoltativo, di garanzia dei ricavi di trasmissione, teso a limitare la rischiosità connessa alle oscillazioni della domanda di energia elettrica;
  • tale meccanismo, da applicarsi al periodo 2009-2011, prevede che i maggiori o minori ricavi rispetto a ricavi di riferimento (determinati in misura pari ai ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi tariffari ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione dei medesimi corrispettivi, al netto di una franchigia pari allo 0,5%), siano posti in capo al conto alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
  • con comunicazione del 3 marzo 2009 la società Terna S.p.A., ai sensi del comma 4.4 della deliberazione ARG/elt 188/08, ha comunicato all'Autorità la propria volontà di aderire al meccanismo di garanzia dei ricavi per il periodo 2009-2011.


Considerato che:
 

  • con deliberazione ARG/elt 31/09, l'Autorità ha adeguato i meccanismi tariffari di cui al TIT in relazione alla cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna S.p.A. e l'inclusione delle medesime reti nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, definendo in maniera certa i ricavi spettanti alle reti di Terna S.p.A. ed introducendo a tal fine le componenti CTR e CTR*;
  • con la medesima deliberazione, l'Autorità ha inoltre introdotto modifiche al meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione relativi alle reti in alta tensione, prevedendo la partecipazione di Terna S.p.A. a tale meccanismo; e che, in particolare, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 31/09, Terna S.p.A. partecipa ai meccanismi di perequazione in relazione alla differenza tra il costo standard della ex-rete di distribuzione in alta tensione di ELAT ed il ricavo riconosciuto da Enel Distribuzione S.p.A. a Terna S.p.A. stessa per effetto dell'applicazione della componente CTR*;
  • con la deliberazione ARG/elt 203/09, con la quale sono state aggiornate per l'anno 2010 le tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, l'Autorità ha soppresso il corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di trasmissione applicato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete di cui al comma 16.1 del TIT, dando seguito alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09;
  • con deliberazione ARG/elt 186/10, l'Autorità ha determinato le partite economiche a garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2009.

Considerato che:

  • con comunicazione del 16 novembre 2011, la Cassa ha comunicato all'Autorità i risultati della perequazione di cui all'articolo 36 del TIT per l'anno 2010;
  • i volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione delle tariffe di trasmissione per l'anno 2010 e rilevanti per il meccanismo di garanzia sono pari a:
    1. 302.935,48 GWh, con riferimento al corrispettivo CTR di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT;
    2. 269.125,89 GWh, con riferimento al corrispettivo CTR* introdotto con deliberazione ARG/elt 31/09;
  • i volumi di energia elettrica movimentata sulla rete di trasmissione elettrica consuntivati per l'anno 2010, come desumibili dalle comunicazioni effettuate da Terna S.p.A. e dai dati della perequazione 2010, risultano pari a:
    1. 291.963,65 GWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT movimentati nel corso del 2010;
    2. 258.125,76 GWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT, riferibili all'impresa distributrice Enel Distribuzione S.p.A. movimentati nel corso del 2010 .

Ritenuto opportuno:

  • procedere alla determinazione delle partite economiche a garanzia dei ricavi riconosciuti al servizio di trasmissione per l'anno 2010, ai sensi delle disposizioni di cui al articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08;
  • dare mandato alla Cassa affinché provveda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'erogazione delle partite economiche di cui al precedente punto, ponendo tali oneri in capo al conto alimentato dalla componente UC3, di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT

 

DELIBERA

  1. di quantificare, per l'anno 2010, le partite economiche a garanzia del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione, ai sensi dell'articolo 4, della deliberazione ARG/elt 188/08, pari a euro 41.617.541;
  2. di dare mandato alla Cassa affinché provveda ad erogare, a Terna S.p.A., l'ammontare di cui al precedente punto 1, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento alle società Terna S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, n. 70, 00156, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


22 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DTRF