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Data pubblicazione: 23 dicembre 2011

Delibera 22 dicembre 2011

ARG/elt 186/11

Determinazione del corrispettivo, a reintegrazione dei costi di generazione, relativo all’anno 2009, per gli impianti nella titolarità della società Enel Produzione S.p.A., essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché relativi provvedimenti applicativi;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
  • la lettera di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), datata 10 agosto 2010, prot. Autorità 17 agosto 2010, n. 28809 (di seguito: lettera 10 agosto 2010);
  • la lettera di Enel Produzione, datata 11 novembre 2010, prot. Autorità 15 novembre 2010, n. 37629 (di seguito: lettera 11 novembre 2010);
  • la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 26 settembre 2011, prot. Autorità 28 settembre 2011, n. 24744 (di seguito: lettera 26 settembre 2011);
  • la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, datata 10 novembre 2011, prot. n. 29093 (di seguito: lettera del 10 novembre 2011);
  • la comunicazione di Enel Produzione, datata 2 dicembre 2011, prot. Autorità 5 dicembre 2011, n. 31896 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2011);
  • la comunicazione di Enel Produzione, datata 16 dicembre 2011, prot. Autorità 19 dicembre 2011, n. 33254 (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2011).

Considerato che:

  • le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari, indispensabili all'erogazione di tale servizio;
  • l'articolo 1, della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che, già a partire dall'anno 2009, Terna individui e pubblichi l'elenco degli impianti che non sono nella titolarità di imprese elettriche minori e che risultano essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale;
  • ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, della deliberazione ARG/elt 89/09 e del comma 76.6, della deliberazione n. 111/06, il soggetto che dispone di impianti con le caratteristiche descritte al punto precedente può chiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco e che tale richiesta, che deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, si considera accolta, qualora non venga comunicato, all'interessato, il provvedimento di diniego, entro trenta giorni dal ricevimento;
  • ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, della deliberazione ARG/elt 89/09 e dei commi 76.7 e 76.17, della deliberazione n. 111/06, il soggetto di cui sopra ha diritto di ricevere da Terna, per ciascuna unità ammessa a reintegrazione dei costi, un corrispettivo determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
  • Terna ha espresso, per gli anni 2009 e 2010, le medesime valutazioni di essenzialità, confermando per entrambi gli anni la stessa lista di impianti essenziali che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale; e che Terna ha sinora pubblicato detto elenco con riferimento all'anno 2010;
  • nell'anno 2009 i seguenti impianti, essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche, con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale, sono stati nella disponibilità di Enel Produzione:
    1. Stromboli;
    2. Ginostra;
    3. Panarea - Lipari;
    4. Alicudi - Lipari;
    5. Filicudi;
    6. Capraia;
    7. Ventotene;
    8. Vulcano termo;
    9. S. Marina Salina;
    10. Malfa;
  • con la lettera 10 agosto 2010, Enel Produzione ha avanzato istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, allegando, alla stessa, una relazione tecnica volta a esplicitare i costi di produzione e i ricavi relativi ai menzionati impianti con riferimento all'anno 2009; e che detti impianti sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi, non avendo l'Autorità comunicato a Enel Produzione il provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;
  • con la lettera 11 novembre 2010, Enel Produzione ha comunicato all'Autorità una versione aggiornata della relazione tecnica di cui sopra, in modo da tenere conto dei criteri di dettaglio stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 161/10, in merito alla determinazione del corrispettivo per le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi;
  • con le comunicazioni 2 e 16 dicembre 2011, Enel Produzione ha fornito i chiarimenti, richiesti dalla Direzione Mercati dell'Autorità con la lettera 10 novembre 2011, in merito alle voci di costo e ricavo riportate nella relazione tecnica allegata alla lettera 11 novembre 2010;
  • dalla relazione allegata alla lettera 11 novembre 2010 e dalle informazioni fornite da Enel Produzione con le comunicazioni 2 e 16 dicembre 2011, si evince che i valori delle componenti economiche del costo variabile riconosciuto, attinenti ai certificati verdi ed alle quote di emissione dell'EU Emissions Trading Scheme, sono state determinate secondo i criteri previsti dai commi da 65.5 a 65.10, della deliberazione n. 111/06, per gli impianti essenziali interconnessi in regime di reintegrazione dei costi;
  • con le comunicazioni 2 e 16 dicembre 2011, Enel Produzione ha altresì integrato l'istanza, di cui alla lettera 11 novembre 2010, segnalando di aver goduto del riconoscimento di certificati verdi con riferimento ad una quota della produzione dell'impianto di Capraia relativa all'anno 2009;
  • nel caso degli impianti essenziali interconnessi alla rete di trasmissione nazionale, ammessi alla reintegrazione dei costi, il valore del tasso di remunerazione dei costi, previsto dalla deliberazione n. 111/06, è fissato in modo da risultare pari alla somma tra il costo medio ponderato del capitale relativo all'attività di generazione elettrica ed una maggiorazione per tenere conto della durata limitata dell'ammissione al regime di reintegrazione dei costi rispetto ai tipici periodi di ammortamento e recupero degli investimenti in generazione elettrica.

Ritenuto opportuno:

  • ai fini della determinazione della parte del costo fisso riconosciuto, corrispondente alla quota di ammortamento ed alla remunerazione del capitale investito riconosciuto:
    • mutuare il criterio di remunerazione del capitale dalla disciplina del regime di reintegrazione dei costi relativo agli impianti essenziali interconnessi alla rete di trasmissione nazionale, applicando, per l'anno 2009, un tasso nominale di remunerazione del capitale pari al 13% al lordo delle imposte;
    • applicare il criterio del costo storico originario delle immobilizzazioni ancora da ammortizzare, di cui ai commi 65.14 e 65.15 della deliberazione n. 111/06, escludendo di conseguenza dal calcolo, tra l'altro, eventuali contributi in conto capitale e rivalutazioni economiche e monetarie, relativi alle immobilizzazioni medesime;
  • includere, tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi, l'importo dei certificati verdi ricevuti da Enel Produzione con riferimento all'impianto Capraia nell'anno 2009, valorizzandoli secondo il criterio previsto dal comma 64.21, della deliberazione n. 111/06;
  • che Terna pubblichi l'elenco aggiornato degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, valido per l'anno 2009, includendo gli impianti essenziali per ciascuna rete elettrica, con obbligo di connessione di terzi, non interconnessa, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale

 

DELIBERA

  1. di prevedere che il corrispettivo, di cui al combinato disposto dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 89/09 e del comma 76.17 della deliberazione n. 111/06, per gli impianti elencati in premessa, nella titolarità della società Enel Produzione, essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche, con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, sia pari a 6.409.000 (seimilioniquattrocentonovemila) euro per il periodo gennaio - dicembre 2009;
  2. che Terna pubblichi l'elenco aggiornato degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, valido per l'anno 2009, includendo gli impianti essenziali per ciascuna rete elettrica, con obbligo di connessione di terzi, non interconnessa, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale;
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società Enel Produzione e Terna;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


22 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DMEG


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