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Data pubblicazione: 07 novembre 2011

Delibera 03 novembre 2011

ARG/elt 152/11

Riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dalla direttiva 2003/87/CE per l’anno 2010, in applicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
  • il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/09);
  • la determinazione 5 aprile 2011 del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: determinazione 5 aprile 2011).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
  • il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 - 2012) denominati PFLEX e PEUA;
  • i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
    1. PFLEX sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (Certified Emission Reduction) ed ERU (Emission Reduction Unit) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
    2. PEUA sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (European Union Allowance) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
    e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
  • il comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini PFLEX e PEUA, si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
  • il punto 1 della deliberazione ARG/elt 155/09, con riferimento all'anno 2010, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di PEUA:
    1. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
    2. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
    3. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
    4. Bluenext, contratto EUA spot.
  • il punto 2 della deliberazione ARG/elt 155/09, con riferimento all'anno 2010, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di PFLEX:
    1. EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2010;
    2. ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2010;
    3. Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2010.
  • con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
  • con la determinazione 5 aprile 2011, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, previa informativa al Collegio dell'Autorità, ha quantificato i valori dei termini PFLEX e PEUA, espressi in euro/t, riferiti all'anno 2010 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 e i punti 1 e 2 della deliberazione ARG/elt 155/09; e che, in particolare, per l'anno 2010:
    1. il valore del termine PFLEX è pari a 12,30 €/t;
    2. il valore del termine PEUA è pari a 14,13 €/t.

Ritenuto opportuno:

  • definire, per ogni società istante e per ogni impianto, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima società ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.1 o 3.2, della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a PFLEX e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a PEUA;
  • quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari PFLEX e PEUA definiti, per l'anno 2010, con la determinazione 5 maggio 2011, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08;
  • prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione ARG/elt 77/08

 

DELIBERA

  1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ai produttori elencati nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella. Il rimborso degli oneri, riconosciuti ai sensi del presente provvedimento, viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A..


3 novembre 2011                                                                           

IL PRESIDENTE                                                                                                              
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

dmeg


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