Data pubblicazione: 11 ottobre 2011
Delibera 06 ottobre 2011
ARG/com 136/11
Avvio di un procedimento per l’adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, l'art. 2, comma 27 (di seguito: legge n. 481/95);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ed, in particolare, il suo art. 22;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di accesso del gas naturale ed, in particolare, il suo art. 27;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva elettrica);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva gas);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (di seguito: legge n. 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (di seguito: legge 241/90);
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (di seguito: legge n. 69/09);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della L. 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97 contenente "Disposizioni generali di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità" (di seguito: deliberazione n. 61/97);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 recante "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.481" (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, contenente l'approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: GOP 17/11).
Considerato che:
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, "salvo che il fatto costituisca reato", attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, come modificata dall'art. 28 della legge n. 99/09, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità non possono essere inferiori a 2.500 euro e superiori a 154.937.069,73 euro;
- l'art. 37, paragrafo 4, lett. d) della direttiva elettrica e l'art. 41, paragrafo 4, lett. d) della direttiva gas - nel prevedere che le Autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti attribuiti loro - dispongono che le stesse Autorità siano dotate, tra gli altri, del potere di imporre sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" alle imprese elettriche e del gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalle direttive stesse o dalle "pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti" dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) o della stessa Autorità di regolamentazione;
- secondo le direttive comunitarie elettricità e gas le sanzioni potranno essere imposte, secondo i casi, fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma delle direttive stesse;
- l'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11, nell'attuare le predette direttive, prevede altresì:
- che le imprese destinatarie dei procedimenti sanzionatori possano presentare all'Autorità impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati;
- che l'Autorità disciplini con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché le modalità procedurali per la valutazione degli impegni.
- l'art. 43, comma 5 del decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che l'Autorità al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio può, tra l'altro, adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
Considerato altresì che:
- il decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità disciplini il procedimento sanzionatorio in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell'Autorità dettata dal d.P.R n. 244/2001, nonché alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81 e in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90;
- il decreto legislativo prevede che il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 689/81, sia di centottanta giorni;
- la disciplina del potere sanzionatorio di cui all'art. 45 del suddetto decreto legislativo si applica ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
- lo stesso decreto legislativo, nel confermare il limite edittale minimo e massimo già previsto dalla legge n. 481/95, come modificata dalla legge n. 99/09, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie non possono comunque superare il 10% del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
Considerato infine che:
- il decreto legislativo n. 93/11 prevede che:
- l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione;
- qualora il procedimento sia stato avviato per accertare le violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER;
- l'Autorità può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; in questi casi l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
Ritenuto:
- necessario introdurre la disciplina delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, secondo quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11;
- opportuno che l'attività di enforcement sia volta a perseguire, prima della sua tipica funzione afflittiva, una generale funzione di garanzia del rispetto delle regole, nonché una funzione di controllo della efficacia dell'attività regolatoria;
- opportuno disciplinare le singole fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio nel rispetto dei principi di semplificazione e di partecipazione;
- necessario assicurare una maggiore separazione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie;
- opportuno modificare, alla luce delle indicazioni emerse dal nuovo quadro normativo, dall'evoluzione giurisprudenziale e dalla prassi, i criteri di quantificazione delle sanzioni disciplinati dalle Linee guida;
- opportuno disciplinare la pubblicità degli atti del procedimento sanzionatorio, conformemente alla normativa vigente in materia;
- necessario disciplinare l'istituto degli impegni, al fine di consentire all'Autorità una più ampia realizzazione degli interessi tutelati dalla regolazione anche all'interno dei procedimenti sanzionatori e tenendo conto altresì del potere dell'Autorità di adottare misure di regolazione asimmetrica ai sensi dell'art. 43, comma 5 del d. lgs. n. 93/11;
- opportuno disciplinare gli impegni alla luce del principio di proporzionalità, tenendo conto in particolare del rapporto tra la gravità della violazione contestata e gli impegni proposti.
Ritenuto altresì opportuno:
- avviare un procedimento per l'adozione di un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- adottare, nelle more della conclusione del presente procedimento, una disciplina transitoria del procedimento volto alla valutazione degli impegni proposti dagli esercenti al fine di garantire una prima attuazione dell'istituto introdotto dal decreto legislativo n. 93/11;
- prevedere che la disciplina transitoria di cui all'alinea precedente si applichi ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11 e cessi di avere efficacia dall'entrata in vigore del regolamento adottato all'esito del presente procedimento;
- alla luce della rilevanza del regolamento in oggetto, che pure non rientra nell'ambito di applicazione della delibera GOP 46/09, prevedere la consultazione di uno schema di regolamento che sarà diffuso entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione;
- prevedere che il termine di conclusione del presente procedimento sia di novanta giorni a decorrere dall'adozione di questa deliberazione
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante l'adozione del provvedimento finale, entro 90 (novanta) giorni dall'adozione della presente deliberazione;
- di prevedere la pubblicazione, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della presente deliberazione, dello schema di regolamento ai fini della sua consultazione;
- di adottare, in materia di modalità procedurali per la valutazione degli impegni, la disciplina transitoria di cui all'Allegato A, che cesserà di avere efficacia dall'entrata in vigore del regolamento adottato all'esito del presente procedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internetdell'Autorità (www.autorita.energia.it).
6 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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