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Data pubblicazione: 04 gennaio 2012

Delibera 22 dicembre 2011

VIS 109/11

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità dei servizi commerciali di vendita di energia, ai sensi dell’articolo 39 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIQV).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 2.1, del TIQV prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni del medesimo provvedimento tutte le imprese di vendita relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione;
  • l'articolo 39 del TIQV prevede, per le imprese di vendita di cui al precedente punto, l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla qualità dei servizi commerciali di vendita con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
  • entro il 30 settembre 2011 dovevano pertanto essere comunicati i dati relativi al primo semestre 2011; successivamente a tale scadenza, da una verifica effettuata sulle imprese di vendita soggette agli obblighi di cui al punto precedente, è emersa l'inadempienza da parte di 225 imprese di vendita;
  • successivamente alla scadenza, di cui al precedente punto, il sistema telematico di raccolta dati, predisposto dall'Autorità, è stato riaperto dal 2 al 18 novembre 2011, al fine di consentire alle sopra citate imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione;
  • tutte le imprese di vendita soggette agli obblighi di comunicazione di cui al TIQV hanno ricevuto, attraverso il predetto sistema telematico, in data 12 settembre 2011, tramite e-mail l'avviso di apertura della raccolta dati relativa alla qualità dei servizi di vendita per il primo semestre 2011;
  • in data 2 novembre 2011, attraverso il sistema telematico, è stato inviato tramite e-mail l'avviso di una riapertura eccezionale del medesimo sistema, fino al 18 novembre 2011; tali comunicazioni sono state inviate alle imprese di vendita che, alla data del 2 novembre, risultavano inadempienti agli obblighi di comunicazione relativamente al primo semestre 2011;
  • alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano non avere adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39 del TIQV, 74 imprese di vendita, riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, con riferimento ai dati relativi al primo semestre 2011;
  • gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione sono strumentali per l'esercizio della vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria, ed in particolare per il rispetto degli standard di qualità del servizio di vendita ai clienti finali introdotti con il TIQV;
  • l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dai dati comunicati dalle imprese di vendita, ed è pertanto fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

Ritenuto che:

  • sia pertanto necessario assicurare il rispetto degli obblighi, di cui all'articolo 39 del TIQV, intimando alle imprese di vendita riportate nell'elenco di cui all'Allegato A che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro il 31 gennaio 2012;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di intimare alle imprese di vendita riportate nell'elenco di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere entro il 31 gennaio 2012, tramite il sistema telematico, all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 39 del TIQV con riferimento ai dati relativi al primo semestre 2011;
  2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale, volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare alle imprese di vendita interessate il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas per quanto di competenza del primo semestre 2011;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


22 dicembre 2011                                                                     

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

DCQS