Data pubblicazione: 04 gennaio 2012
Delibera 22 dicembre 2011
VIS 108/11
Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità dei servizi di distribuzione gas per l’anno 2010, ai sensi degli articoli 31 e 55 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e s.m.i, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG).
Considerato che:
- l'articolo 2, commi 2.1 e 2.2, della RQDG prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni della RQDG, in tema di sicurezza e continuità, le imprese distributrici di gas;
- l'articolo 2, comma 2.3, della RQDG prevede che le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale attuino la RQDG con riferimento agli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 31, commi 31.2, con esclusione delle lettere f) e g), e 31.7;
- l'articolo 31 della RQDG prevede, per le imprese distributrici di cui ai precedenti alinea, l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla sicurezza e continuità dei servizi di distribuzione gas con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'articolo 33, comma 33.1, della RQDG prevede che siano tenuti al rispetto delle disposizioni della RQDG, in tema di qualità commerciale, le imprese distributrici di gas naturale con clienti finali alimentati in bassa pressione;
- l'articolo 55 della RQDG prevede, per le imprese distributrici di cui al precedente alinea, l'obbligo della comunicazione dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti , il sistema telematico di raccolta dati, predisposto dall'Autorità, è stato riaperto al fine di consentire alle sopra citate imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, rispettivamente dal 2 al 15 novembre, per la comunicazione dei dati relativa alla sicurezza e continuità e dal 2 al 18 novembre, per la comunicazione dei dati relativi alla qualità commerciale;
- le imprese distributrici interessate hanno ricevuto, attraverso il sistema telematico, l'avviso di apertura della raccolta dati relativa alla sicurezza e continuità ed alla qualità commerciale del servizio di distribuzione gas;
- in data 2 novembre 2011, attraverso il sistema telematico, è stato inviato, tramite e-mail, l'avviso di una riapertura eccezionale del medesimo sistema; tali comunicazioni sono state inviate alle imprese distributrici che a tale data risultavano inadempienti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG, relativamente all'anno 2010;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione sopra citati, con riferimento ai dati relativi all'anno 2010:
- 9 imprese distributrici di gas, riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 31 della RQDG;
- 4 imprese distributrici di gas, riportate nell'Allegato B alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 55 della RQDG;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali per la vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria ed in particolare per il rispetto della regolazione del servizio di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dai dati comunicati dalle imprese distributrici ed è pertanto fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.
Ritenuto che:
- sia pertanto necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31 e 55 della RQDG, intimando alle imprese distributrici, riportate negli elenchi di cui agli Allegati A e B, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, per quanto di competenza del 2010, entro il 31 gennaio 2012
DELIBERA
- di intimare alle imprese distributrici riportate negli elenchi di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro il 31 gennaio 2012, all'adempimento, tramite il sistema telematico, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 31 e 55 della RQDG, per quanto di competenza del 2010;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare alle imprese distributrici interessate il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, per permettere l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativamente alla sicurezza e continuità ed alla qualità commerciale dei servizi di distribuzione per quanto di competenza del 2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
22 dicembre 2011
Il Presidente:
Guido Bortoni
Allegati:
Ufficio responsabile:
DCQS