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Data pubblicazione: 14 novembre 2011

Delibera 10 novembre 2011

VIS 101/11

Avvio di un procedimento, nei confronti di Idroelettrica Valcanale S.a.s., per l’accertamento di violazione della disciplina della continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011" (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, VIS 59/11 (di seguito: deliberazione VIS 59/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.


Considerato che:
 

  • gli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE dettano disposizioni sull'obbligo di registrazione, da parte dei distributori di energia elettrica, delle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, con particolare riferimento alla durata delle interruzioni ed al numero dei clienti coinvolti;
  • l'articolo 16 del TIQE impone, alle imprese distributrici di energia elettrica, di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi all'anno precedente, riferiti a ciascun ambito territoriale per i clienti in BT (bassa tensione) e in MT (media tensione) e a ciascuna regione per i clienti in AT (alta tensione);
  • l'articolo 30, comma 2 del TIQE stabilisce che le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000, per le quali i punti AT o MT di alimentazione della propria rete siano situati esclusivamente in una o più cabine di trasformazione AT/MT oppure, in alternativa, che siano alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT, hanno la facoltà, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2010, di utilizzare, per ogni ambito territoriale servito, i livelli quadriennali degli indicatori, di cui all'articolo 19 della medesima deliberazione. Per le imprese distributrici che si avvalgono di tale facoltà, il Titolo quarto, della Parte I del TIQE, relativo alla regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso, si applica a decorrere dal 2011, sulla base dei dati di continuità del quadriennio 2007-2010;
  • con la deliberazione VIS 59/11, l'Autorità ha approvato un programma di 10 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica,  in merito ai dati di continuità del servizio (per accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni, del calcolo degli indicatori di continuità del servizio)  comunicati all'Autorità  nell'anno 2011 e relativi all'anno 2010;
  • con la deliberazione VIS 59/11, l'Autorità ha, inoltre, stabilito, al punto 2 del dispositivo, di confermare il criterio introdotto dalla deliberazione VIS 83/09, in base al quale l'esito della verifica ispettiva è da considerarsi "non conforme" nel caso risulti accertata almeno una delle seguenti condizioni : "i) mancata registrazione di almeno una interruzione lunga; ii) mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi; iii) non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente o impossibilità di accedere al registro delle interruzioni" (di seguito: punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 83/09);
  • la deliberazione VIS 59/11 è stata comunicata in data 8 giugno 2011, mediante plico raccomandato anticipato via fax (prot. Autorità 15752), alla Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. S.a.s. (di seguito: Idroelettrica Valcanale), inserita tra le imprese da sottoporre a verifica ispettiva, in quanto ha fatto ingresso, a decorrere dal 1 gennaio 2011, nella regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
  • in data 30 giugno 2011, è stato comunicato alla società, con raccomandata anticipata via fax (prot. Autorità 17674), l'avviso di effettuazione delle operazioni ispettive;
  • nei giorni 7 e 8 luglio 2011 è stata effettuata, congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l'ispezione presso la sede legale della società;
  • nel corso dell'ispezione, è stata riscontrata la mancata registrazione di sei  interruzioni brevi, senza preavviso, originate sulla rete MT;
  • l'esito della verifica ispettiva è, pertanto, da considerarsi "non conforme", alla stregua di quanto stabilito al punto 2, ii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09 richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 59/11

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. S.a.s. per accertare la violazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE, anche in considerazione del punto 2, ii) del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 59/11 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. S.a.s., con sede legale in Via Officine 8, 33018 Tarvisio (UD) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.


10 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DAGC


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