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Data pubblicazione: 14 novembre 2011

Delibera 03 novembre 2011

VIS 100/11

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08, recante “Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”

Visti:

  • l'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09 (di seguito: deliberazione VIS 68/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11;
  • le note del Nucleo Speciale Tutela Mercati, Gruppo Lavori Pubblici ed Energia - Sez. II, della Guardia di Finanza, del 9 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37490 del 12.11.2010), del 4 maggio 2011 (prot. Autorità n. 12885 del 10.05.2011) e del 20 agosto 2011 (prot. Autorità n. 20168 del 27.07.2011).

Considerato che:

  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
  • con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, è necessario ottenere dagli operatori le informazioni e i documenti richiesti agli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08, che devono essere trasmesse secondo le modalità di cui all'articolo 7.4 della medesima;
  • le società elencate alla lettera a) dell'Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08;
  • le società elencate alla lettera b) dell'Allegato A al presente provvedimento hanno adempiuto solo parzialmente agli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08;
  • le società elencate alla lettera c) dell'Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08 e sono state oggetto degli approfondimenti, richiesti con deliberazione VIS 68/09, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza al fine di accertare se siano tenute al versamento dell'addizionale d'imposta, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08, e quindi assoggettabili alla vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta;
  • in riscontro a quanto disposto dalla deliberazione VIS 68/09, il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, con note del 9 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37490 del 12.11.2010), del 4 maggio 2011 (prot. Autorità n. 12885 del 10.05.2011) e del 20 agosto 2011 (prot. Autorità n. 20168 del 27.07.2011), ha comunicato che dalle verifiche effettuate per le società di cui al precedente punto, sussistono i requisiti di legge ai fini dell'assoggettabilità all'addizionale di imposta ed alla conseguente vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno intimare alle società elencate nell'Allegato A di far pervenire all'Autorità, secondo le modalità indicate all'articolo 7.4 della deliberazione VIS 109/08, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, i dati e la documentazione richiesti dalla medesima deliberazione e non ancora trasmessi;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di intimare, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento di adempiere, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, alle richieste di informazioni e documenti di cui alla deliberazione VIS 109/08, secondo le modalità indicate dalla stessa all'articolo 7.4;
  2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 novembre 2011
IL PRESIDENTE 
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

DVGC