Data pubblicazione: 22 luglio 2011
Delibera 21 luglio 2011
ARG/com 100/11
Proroghe in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo I, Sezione 1, dell’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT). Proroghe relative ai meccanismi di perequazione, di cui al Titolo 7, dell’Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2008 - ARG/gas 159/08, come successivamente integrato e modificato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 - ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010 - ARG/elt 67/10, come modificata dalla deliberazione 30 giugno 2010 - ARG/elt 103/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno 2011, ricevuta dall'Autorità in data 16 giugno 2011, prot. generale n. 0016387/A (di seguito: comunicazione 16 giugno 2011).
Considerato che:
- alla Cassa è attribuito il compito di calcolare, comunicare alle imprese ed all'Autorità, esigere o ricevere gli importi di perequazione di cui alla Parte III, Titolo1, Sezione 1 del TIT, per il settore elettrico e di cui alla Parte II, Sezione II, Titolo 7 della RTDG, per il settore gas;
- con la comunicazione 16 giugno 2011, la Cassa ha rappresentato a codesta Autorità l'esigenza di procrastinare le scadenze previste dal TIT e dalla RTDG in materia rispettivamente di perequazione generale, per il settore elettrico e dei meccanismi di perequazione per il settore gas;
- tale esigenza è conseguente alle necessità di aggiornamento delle piattaforme informatiche predisposte ai fini della trasmissione dei dati relativi ai meccanismi di perequazione gestiti dalla medesima Cassa;
- gli aggiornamenti di cui al precedente alinea sono conseguenti a:
- l'attivazione, a valere dall'anno 2010, di nuovi meccanismi di perequazione, relativi al settore elettrico;
- la necessità di dare soluzione operativa alle criticità riscontrate in occasione della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas, di cui all'articolo 48 della RTDG, per l'anno 2009;
- l'esigenza di garantire l'automatismo nei controlli per la rilevazione di eventuali errori e/o incongruenze;
- l'aggiornamento delle piattaforme telematiche è propedeutico ad un efficace gestione dei meccanismi di perequazione.
Ritenuto opportuno:
- accogliere la richiesta di proroga dei termini presentata dalla Cassa, al fine di consentire l'aggiornamento delle piattaforme informatiche utilizzate dalla medesima Cassa per la gestione degli adempimenti previsti dal TIT e dalla RTDG in materia di perequazione;
- in particolare, disporre la proroga delle scadenze, relative all'anno 2010, previste dal TIT e dalla RTDG in relazione a:
- messa a disposizione del sistema telematico di raccolta dati, limitatamente ai meccanismi della perequazione gas;
- quantificazione dei saldi di perequazione;
- versamento degli importi da parte delle imprese distributrici;
- liquidazione alle medesime imprese di quanto eventualmente loro dovuto
DELIBERA
Articolo 1
Proroga dei termini in materia di perequazione per il settore elettrico per l'anno 2010
1.1 Con riferimento ai meccanismi di perequazione generale di cui alle lettere da a) a f) del comma 33.1 del TIT, relativi all'anno 2010:
- il termine di cui al comma 33.7 del TIT è differito al 31 ottobre 2011;
- il termine di cui al comma 33.8 del TIT è differito al 30 novembre 2011;
- il termine di cui al comma 33.9 del TIT è differito al 31 dicembre 2011.
Articolo 2
Proroga dei termini in materia di perequazione per il settore gas per l'anno 2010
2.1 Con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui all'articolo 47 della RTDG, relativi all'anno 2010:
- il termine di cui al comma 51.4 della RTDG è differito al 30 settembre 2011;
- il termine di cui al comma 51.6 della RTDG è differito al 31 ottobre 2011;
- il termine di cui al comma 51.7 della RTDG è differito al 30 novembre 2011;
- il termine di cui al comma 51.8 della RTDG è differito al 31 dicembre 2011.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni