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Data pubblicazione: 04 agosto 2011

Delibera 02 agosto 2011

VIS 81/11

Avvio di sei procedimenti nei confronti di AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A., Edison D.G. S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Genova Reti Gas S.p.A., Prealpi Gas S.r.l., e A.M.GAS S.p.A. di Bari, per l’accertamento di violazioni in materia di titoli di efficienza energetica

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007", come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 2/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09, recante "Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007"  come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, VIS 84/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

  • l'articolo 3 della deliberazione EEN 35/08, come modificato dalla deliberazione EEN 2/09, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati nell'anno 2009;
  • l'articolo 3 della deliberazione EEN 25/09, come modificato dalla deliberazione EEN 1/10, fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati nell'anno 2010;
  • ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico,  l'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente;
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione possegga i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo o da quanto disposto in attuazione del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale;
  • l'articolo 5, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che "(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo.";
  • l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06 nel disciplinare la "consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale" prevede che "dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato";
  • l'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata deliberazione n. 98/06 prevede che "a partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1 il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:
    1. ai fini della verifica di conseguimento dell'obbiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;
    2. ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obbiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.";
  • l'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge n. 481/1995.

Considerato inoltre che:

  • AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A., con nota del 31 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15442 del 6 giugno 2011), ha trasmesso all'Autorità 4.554 (su un totale di 14.207) titoli di efficienza energetica pari a circa il 32,1% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010;
  • Edison D.G. S.p.A., con nota del 31 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15210 del 1 giugno 2011), ha trasmesso all'Autorità 3.626 (su un totale di 18.124) titoli di efficienza energetica pari a circa il 20,0% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010;
  • Enel Distribuzione S.p.A., con nota del 31 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15430 del 6 giugno 2011), ha trasmesso all'Autorità 1.078.250 (su un totale di 2.085.134) titoli di efficienza energetica pari a circa il 51,7% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010;
  • Genova Reti Gas S.p.A., con nota del 31 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15439 del 6 giugno 2011), ha trasmesso all'Autorità 14.952 (su un totale di 25.150) titoli di efficienza energetica pari a circa il 59,5% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010;
  • Prealpi Gas S.r.l., con nota del 30 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15144 del 1 giugno 2011), ha trasmesso all'Autorità 1.737 (su un totale di 8.502) titoli di efficienza energetica pari a circa il 20,4% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010;
  • A.M.GAS S.p.A. di Bari non ha trasmesso all'Autorità, con la nota del 26 maggio 2011 (prot. Autorità n. 14725 del 27 maggio 2011), alcun titolo di efficienza energetica a compensazione della quota residua (pari a 44.284 titoli di efficienza energetica) del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009 (pari a 49.527 titoli), a seguito della trasmissione all'Autorità di 5.243 titoli con nota del 9 giugno 2010, prot. Autorità 21837;
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei confronti di AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A., Edison D.G. S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Genova Reti Gas S.p.a., Prealpi Gas S.r.l., e A.M.GAS S.p.A. di Bari, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

DELIBERA

  1. sono avviati sei procedimenti nei confronti di AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A., Edison D.G. S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Genova Reti Gas S.p.a., Prealpi Gas S.r.l., per accertare la violazione dell'articolo 3 della deliberazione EEN 25/09 e nei confronti di A.M.GAS S.p.A. di Bari  per accertare la violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 35/08 e dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 115/2008;
  2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, col supporto della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  3. il termine di durata dell'istruttoria dei procedimenti è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A., Via Del Cotonificio 60, 33100 Udine, Edison D.G. S.p.A., Via Pelosa 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD), Enel Distribuzione S.p.A., Via Ombrone 2, 00198 Roma, Genova Reti Gas S.p.A., Via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova, Prealpi Gas S.r.l., Via Marco Polo 12, 21052 Busto Arsizio (VA), A.M.GAS S.p.A. di Bari, Via Accolti Gil (Z.I.), 70123 Bari e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni