Seguici su:






Data pubblicazione: 04 agosto 2011

Delibera 28 luglio 2011

VIS 78/11

Avvio di diciannove procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica per violazione dell’obbligo di installazione di misuratori elettronici e intimazione a diciassette imprese distributrici di energia elettrica di fornire informazioni in materia

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

  • al fine di ottemperare all'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso, con deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
  • ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della citata deliberazione, è stato introdotto l'obbligo, per le imprese distributrici, di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
  • in particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
    • inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
    • superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b);
  • l'art. 40 del TIT 2008-2011 disciplina la perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: "perequazione misura"), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici, riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti;
  • tale disposizione, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06, prevede:
    1. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie ivi indicate, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
    2. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).

Considerato inoltre che:

  • nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese di distribuzione dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06 rispettivamente 65% e 100% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e di quelli con potenza disponibile superiore a 55 kW in misura superiore al 50%;
    · segnatamente, sono emerse le seguenti percentuali di inadempienza oltre il 50% delle percentuali di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009, da parte delle sottoindicate imprese distributrici:
    1. per i soli punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW (Allegato A):
      • Comune di Anversa degli Abruzzi: 50%;
      • Comune di Saracinesco Azienda Elettrica Comunale: 50%;
      • Comune di Vermiglio: 4,66%;
      • Comune di Villa Latina AEM: 5,73%;
      • Hofer Ernst Azienda Elettrica: 10,11%;
    2. per i soli punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW (Allegato B):
      • Amet S.p.A.: 13,82%;
      • ASM Terni S.p.A.: 41,91%;
      • Azienda Elettrica Groebner Pilling Helga Co. S.a.s.: 48,41%;
      • Aurino Energia S.r.l.: 50%;
      • Centrale Elettrica S.n.c. Colz Spessa: 50%;
      • Comune di Cavalese Azienda Elettrica Comunale: 40%;
      • Comune di Exilles: 50%;
      • Comune di Ronco Canavese: 50%;
      • Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto e C. S.a.s.: 50%;
      • Società Elettrica La Bruzzolese S.r.l.: 50%;
    3. per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e per quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW (Allegato C), rispettivamente:
      • A.E.M. Comune di Chiomonte: 13,32% e 50%;
      • Amaie S.p.A.: 50% e 50%;
      • Comune di Francavilla di Sicilia: 13,62% e 50%;
      • Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A.: 14,82% e 30%.

Considerato altresì che:

  • dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti delle suindicate imprese distributrici, di procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95.

Considerato infine che:

  • nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emerso altresì che le diciassette imprese distributrici di energia elettrica indicate nell'Allegato D al presente provvedimento non hanno comunicato, tra l'altro, il numero dei misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2009;
  • perdura l'interesse a ottenere tali dati al fine di verificare il grado di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
  • sia, pertanto, necessario intimare alle predette imprese di fornire le informazioni secondo le modalità del prospetto riportato nell'Allegato E al presente provvedimento, avvertendo che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, di fornire le informazioni richieste, saranno avviati procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, secondo l'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. sono avviati diciannove procedimenti nei confronti delle imprese distributrici indicate negli Allegati AB e C al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, per:
    1. accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione, in materia di installazione dei misuratori elettronici ed irrogare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  2. si intimano le imprese distributrici di cui all'Allegato D al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, di fornire le informazioni di cui al prospetto riportato nell'Allegato E al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, alla Direzione Affari Giuridici e Contenzioso entro e non oltre il 30 settembre 2011, avvertendo che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, di fornire le informazioni richieste, saranno avviati procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, secondo l'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
  3. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, col supporto della Direzione Tariffe;
  4. il termine di durata dell'istruttoria è di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  5. il provvedimento finale sarà adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  7. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  9. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici di cui agli Allegati ABC e D al presente provvedimento e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati: