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Data pubblicazione: 17 giugno 2011

Delibera 16 giugno 2011

ARG/elt 75/11

Avvio di procedimento per l’attribuzione dei costi, relativi al trasporto dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, per le imprese Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona ed AEM Gestioni S.r.l. di Cremona, Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, Hera S.p.A., Iren S.p.A. società avente causa da AEM Torino S.p.A. ed AEM Torino Distribuzione S.p.A.

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 139/00;
  • la nota del Direttore dell'Area elettricità in data 20 settembre 2000, prot. n. AP/M00/1415/cp (di seguito: nota del 20 settembre 2000);
  • la nota del Direttore dell'Area elettricità in data 10 maggio 2001, prot. n. PB/M01/933/gb-cp (di seguito: nota del 10 maggio 2001);
  • la nota del Direttore dell'Area Elettricità 25 giugno 2001, prot PB/M01/1244/gb-cp (di seguito: nota del 25 giugno 2001);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) n. 2434/03, 2435/03, 2436/03 2433/03;
  • le decisioni del Consiglio di Stato n. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2004, n. 91/04 (di seguito: deliberazione n. 91/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2005, n. 40/05 (di seguito: deliberazione n. 40/05);
  • le sentenze del TAR Lombardia 3 marzo 2006, n. 538/06, 539/06, 540/06 e 541/06;
  • le decisioni del Consiglio di Stato n. 8780/09, 8779/09, 8711/09, 278/10;
  • le note prot. Autorità n. 34340/10, 34342/10, 34345/10 e 34347/10, rispettivamente delle imprese Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona ed AEM Gestioni S.r.l. di Cremona, Hera S.p.A., Iren S.p.A. società avente causa da AEM Torino S.p.A. ed AEM Torino Distribuzione S.p.A.

Considerato che:

  • l'articolo 4 della deliberazione n. 205/99 fissava corrispettivi dovuti dalle imprese distributrici alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: GRTN), articolati per fasce orarie, per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale, applicati alla quantità netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale;
  • l'Autorità ha riscontrato la possibilità che in alcuni punti di consegna tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione potessero non essere installati i complessi di misura atti ad effettuare la misurazione dell'energia per fasce orarie;
  • con la deliberazione n. 139/00 l'Autorità ha conseguentemente avviato un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura;
  • con le note del 20 settembre 2000 e del 10 maggio 2001, gli Uffici dell'Autorità hanno individuato modalità applicative transitorie della deliberazione n. 205/99 per la fatturazione in acconto, da parte del GRTN, alle imprese distributrici, dei predetti corrispettivi;
  • con la nota del 25 giugno 2001, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che, nel perdurare della mancanza di complessi di misura atti ad effettuare la misurazione dell'energia per fasce orarie e, di conseguenza, nel perdurare dell'assenza di bilanci consuntivi dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ai fini della fatturazione in acconto, per l'anno 2000 e per il primo semestre 2001, dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, dovesse essere computata anche l'energia elettrica eventualmente prodotta da impianti nella disponibilità delle imprese distributrici o di imprese produttrici facenti parte dello stesso gruppo societario, direttamente connessi alle reti di distribuzione della stessa impresa e destinata al mercato vincolato della medesima impresa distributrice, ciò che assicura la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
  • tale nota è stata impugnata dalle società Azienda Energetica Municipale di Cremona S.p.A., Azienda Energetica Etschwerke S.p.A., Hera S.p.A. ed Azienda Energetica Metropolitana di Torino S.p.A. innanzi al TAR Lombardia che, con sentenze n. 2434/03, 2435/03, 2436/03 e 2433/03, ha dichiarato i ricorsi irricevibili;
  • con decisioni n. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04, il Consiglio di Stato, nel riformare le sentenze di primo grado, ha annullato la nota 25 giugno 2001, facendo "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità" da adottare in esito alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 139/00;
  • in ottemperanza alle predette decisioni del Consiglio di Stato n. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04, l'Autorità, con la deliberazione n. 91/04, ha avviato un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di modalità di attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento agli anni 2000 e 2001;
  • al termine del procedimento, avviato con la deliberazione n. 91/04, l'Autorità, con la deliberazione n. 40/05, ha disposto che la base energetica imponibile per l'applicazione della tariffa inerente il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale fosse costituita dall'energia elettrica complessivamente fatturata dall'impresa distributrice ai clienti del mercato vincolato, comprensiva quindi di quella eventualmente prodotta da impianti nella disponibilità delle imprese distributrici o di imprese produttrici facenti parte dello stesso gruppo societario, direttamente connessi alle reti di distribuzione della stessa impresa e destinata al mercato vincolato della medesima impresa distributrice;
  • la deliberazione n. 40/05 è stata impugnata innanzi al TAR Lombardia dalle imprese distributrici Azienda Energetica Municipale di Cremona S.p.A., Azienda Energetica Etschwerke S.p.A., Hera S.p.A. ed Azienda Energetica Metropolitana di Torino S.p.A.;
  • con sentenze n. 538/06, 539/06, 540/06 e 541/06, il TAR Lombardia, in parziale accoglimento delle censure dedotte dalle ricorrenti, ha annullato la deliberazione n. 40/05 nella parte in cui comprendeva, per gli anni 2000 e 2001 ed ai fini del computo dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed interessante la rete di trasmissione nazionale, anche l'energia elettrica prodotta da impianti nella disponibilità delle imprese distributrici;
  • a seguito degli appelli proposti dalle Società interessate, dall'Autorità e dal GRTN, il Consiglio di Stato, con decisioni n. 8780/09, 8779/09, 8711/09 e 278/10, ha confermato che l'Autorità, in sede di riedizione del potere, "dovrà tener conto della impossibilità di includere l'energia autoprodotta e dalle distributrici destinata al mercato vincolato nel computo in questione";
  • con note prot. n. 34340/10, 34342/10, 34345/10 e 34377/10, le imprese distributrici Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona ed AEM Gestioni S.r.l. di Cremona, Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, Hera S.p.A. ed Iren S.p.A. società avente causa da AEM Torino S.p.A. ed AEM Torino Distribuzione S.p.A. hanno richiesto all'Autorità di ottemperare alle predette decisioni del Consiglio di Stato.

Ritenuto:

  • di ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato;
  • opportuno avviare un procedimento per l'individuazione di una metodologia di calcolo finalizzata all'individuazione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici Azienda Energetica Municipale di Cremona S.p.A., Azienda Energetica Etschwerke S.p.A., Hera S.p.A. ed Azienda Energetica metropolitana di Torino S.p.A. per gli anni 2000 e 2001;
  • necessario tener conto, nella determinazione della predetta metodologia, di quanto affermato dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, e cioè di non includere nella base imponibile dell'energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale l'energia autoprodotta dalle imprese distributrici e da queste destinata al mercato vincolato

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di un provvedimento volto alla determinazione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese Azienda Energetica Municipale S.p.A. di Cremona ed AEM Gestioni S.r.l. di Cremona , Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, Hera S.p.A., Iren S.p.A. società avente causa da AEM Torino S.p.A. ed AEM Torino Distribuzione S.p.A., per gli anni 2000 e 2001;
  2. di tenere conto, nella determinazione ed attribuzione dei predetti costi, di quanto affermato dai giudici di primo e secondo grado;
  3. nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare i soggetti interessati ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione delle necessarie disposizioni;
  4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 settembre 2011;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  6. il presente provvedimento sarà notificato alle predette società, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento e sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 giugno 2011                                              

IL PRESIDENTE                                                 
Guido Bortoni


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