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Data pubblicazione: 18 luglio 2011

Delibera 13 luglio 2011

VIS 73/11

Avvio di tre procedimenti, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas naturale, per violazioni in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura, di cui all’art. 15 del TIVG

Visti:
 

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
  • la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 23 agosto 2010;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

  • l'art. 15 del TIVG stabilisce l'obbligo delle imprese di distribuzione del gas naturale di mettere a disposizione di ciascun esercente la vendita "i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita";
  • al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento delle informazioni essenziali allo svolgimento delle attività dell'esercente la vendita, con la deliberazione ARG/gas 69/09 l'Autorità ha disciplinato i termini - "entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta" (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG) - e le modalità - "in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1" (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG) - con cui l'obbligo in esame deve essere adempiuto.

Considerato inoltre che:

  • con determinazione 23 agosto 2010 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, su mandato ricevuto in forza della deliberazione ARG/gas 69/09, ha avviato un programma di verifiche a campione dell'attuazione dell'art. 15, comma 2, del TIVG, nei confronti di sei imprese di distribuzione di gas naturale;
  • in attuazione di detta determinazione alle sei imprese, individuate in Acegas-Aps S.p.A. (di seguito: Acegas), Agsm Distribuzione S.p.A. (di seguito: Agsm), E.On Rete S.r.l. (di seguito: E.On), G6 Rete Gas S.p.A. già Italcogim Reti S.p.A. (di seguito: G6), S.I.DI.GAS S.p.A. (di seguito: SIDIGAS) e Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas (di seguito: Italgas), è stato notificato l'avvio del programma di verifiche e contestualmente chiesto (con note inviate in data 24 agosto 2010, prot. Autorità n. 0029260; prot. Autorità n. 0029258; prot. Autorità n. 0020256; prot. Autorità n. 0029254; prot. Autorità n. 0029250; prot. Autorità n. 0029252) di:
    1. comunicare l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti nel rispettivo ambito territoriale di competenza nel mese di ottobre 2009 ed il numero di clienti finali da ciascuno serviti al 31 ottobre 2009;
    2. individuare cinque utenti del servizio in base ai criteri indicati nella determina di cui al precedente alinea;
    3. inviare alla Direzione Mercati dell'Autorità la copia dei file elettronici di cui all'art. 15, comma 2, del TIVG trasmessi nel periodo ottobre 2009-gennaio 2010 ai cinque utenti di cui alla lett. ii), una descrizione delle modalità adottate per la tracciatura e per l'archiviazione dei file CSV e per la tracciatura del trasferimento e la corretta ricezione da parte dell'utente del servizio, nonché l'attestazione dell'avvenuto trasferimento dei file a ciascun utente del servizio secondo le modalità prescritte dalla deliberazione ARG/gas 64/09;
  • entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione dell'avvio del programma di verifiche;
  • in data 19 aprile 2011 la Direzione Mercati dell'Autorità ha comunicato ad Acegas, Agsm e Italgas il risultato dei controlli effettuati (rispettivamente prot. Autorità n. 010892; prot. Autorità n. 010891 e prot. Autorità n. 010890);
  • dall'esame dei dati e delle informazioni acquisiti emerge la violazione da parte delle predette imprese distributrici dell'art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG; in dettaglio, non risulta osservato il termine - "sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta" - previsto per la messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita; Acegas, inoltre, non risulta rispettare la lettera a., del punto 1 "File elettronico", dell'Appendice 1 recante "Specifiche flusso informativo di cui all'art. 15, comma 2, lett. b)" del TIVG;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti delle predette tre imprese, di procedimenti per accertare la violazione dell'art. 15, comma 2, lett. a) e b), del TIVG, irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nonché adottare provvedimenti prescrittivi qualora la condotta lesiva risulti ancora in essere

DELIBERA

  1. sono avviati tre procedimenti nei confronti delle imprese di distribuzione del gas naturale elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, per:
    1. accertare le violazioni descritte in motivazione in materia di flusso informativo dei tentativi effettuati di raccolta dei dati di misura a favore degli esercenti la vendita ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici di cui all'Allegato A al presente provvedimento e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13 luglio 2011                                          

IL PRESIDENTE                                                                     
Guido Bortoni


Allegati: