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Data pubblicazione: 11 luglio 2011

Delibera 07 luglio 2011

VIS 72/11

Intimazione nei confronti delle società di trasporto di gas naturale ad adempiere agli obblighi di versamento del gettito derivante dall’applicazione delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale, di cui all’articolo 24, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 ed il suo Allegato A (di seguito: RTDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo Allegato A (di seguito: RTTG);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 177/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 236/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 236/10).
  • la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11;
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) n. 2976 del 21 giugno 2011 (prot. Autorità 17121 del 24 giugno 2011) (di seguito: comunicazione del 21 giugno 2011).

Considerato che:

  • con l'articolo 18 della deliberazione ARG/gas 92/08, l'Autorità ha istituito il corrispettivo unitario variabile CVFG, come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione; e che il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione" istituito presso la Cassa con la medesima deliberazione ARG/gas 92/08;
  • con l'articolo 4 della deliberazione ARG/com 93/10, l'Autorità ha istituito:
    1. la componente tariffaria GST, applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio", istituito presso la Cassa ai sensi del comma 93.1, lettera d), della RTDG;
    2. la componente tariffaria RET, applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", istituito presso la Cassa ai sensi del comma 93.1, lettera a), della RTDG;
  • con la deliberazione ARG/gas 177/10, l'Autorità ha stabilito che le componenti GST e RET siano applicate, a partire dal 1 gennaio 2011, come componenti addizionali delle tariffe di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
  • ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della RTTG, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto è versato dalle imprese di trasporto alla Cassa entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre;
  • con la deliberazione ARG/gas 218/10, l'Autorità ha fissato, a partire dal 1 gennaio 2011, il corrispettivo unitario variabile integrativo CVFG, in misura pari a 0,000012 euro/Smc, al fine di assicurare la copertura delle spettanze del fattore di garanzia per l'anno termico 2009-2010;
  • con la deliberazione ARG/com 236/10, l'Autorità ha fissato, a partire dal 1 gennaio 2011, la componente tariffaria GST in misura pari a 0,001714 euro/Smc e la componente tariffaria RET in misura pari a 0,005138 euro/Smc;
  • con comunicazione del 21 giugno 2011, la Cassa ha segnalato che la società Snam Rete Gas S.p.A. non ha ancora provveduto a fatturare le componenti addizionali CVFGGST e RET, della tariffa di trasporto, e a versare alla Cassa il relativo gettito secondo le tempistiche di cui all'articolo 24, comma 1, della RTTG, vale a dire entro il 31 maggio 2011 le competenze relative al bimestre gennaio-febbraio 2011;
  • con la medesima comunicazione del 21 giugno 2011, la Cassa ha inoltre segnalato che soltanto le società di trasporto Retragas S.r.l. e Italcogim Trasporto S.r.l. hanno provveduto ai versamenti di cui all'articolo 24, comma 1, della RTTG; e che non è pervenuta alcuna dichiarazione dalle rimanenti società di trasporto operanti nel settore.

Ritenuto opportuno:

  • intimare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, della RTTG, disponendo che le società:
    • versino, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a titolo di acconto, l'ammontare relativo al bimestre gennaio-febbraio 2011 sulla base dei dati desumibili dal bilancio di trasporto di ciascuna società;
    • conguaglino, entro i termini del versamento relativo alle competenze del bimestre marzo-aprile 2011, l'ammontare di cui al precedente alinea sulla base dell'importo effettivamente fatturato agli utenti del servizio, dandone opportuna evidenza nella comunicazione di cui al comma 24.2 della RTTG

 

DELIBERA

  1. di intimare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, della RTTG, prevedendo che le suddette società:
    1. versino, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a titolo di acconto, l'ammontare relativo al bimestre gennaio-febbraio 2011 sulla base dei dati desumibili dal bilancio di trasporto di ciascuna società;
    2. conguaglino, entro i termini del versamento relativo alle competenze del bimestre marzo-aprile 2011, l'ammontare di cui al precedente alinea sulla base dell'importo effettivamente fatturato agli utenti del servizio, dandone opportuna evidenza nella comunicazione di cui all'articolo 24, comma 2, della RTTG;
  2. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1., costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di notificare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con sede legale in Via Nazario Sauro, 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto S.r.l., con sede legale in Viale Forlanini, 17, 20134 Milano, Metan Alpi Energia S.r.l., con sede legale in Via Sottoripa, 7 int. 10-12, 16124 Genova, Metanodotto Alpino S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Bardonecchia, 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), SGI S.p.A., con sede legale in via S. Vito, 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


7 luglio 2011                                                                                      

Il Presidente
Guido Bortoni