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Data pubblicazione: 12 luglio 2011

Delibera 07 luglio 2011

VIS 70/11

Intimazione ad adempiere alla società Italiana Coke S.r.l. in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 188/06

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 dicembre 2004, n. 215;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06 (di seguito: deliberazione n. 188/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
  • la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica destinata stipulata ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, con riferimento all'impianto alimentato con combustibili di processo (gas di cokeria) ubicato in via Stalingrado 25, 17014, Cairo Montenotte (SV) (di seguito: l'impianto) tra la società Enel Spa e l'allora Nuova Italiana Coke (ora: Italiana Coke S.r.l.), in data 27 maggio 1999;
  • il processo verbale redatto a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto dal Nucleo ispettivo del GSE - Gestore dei servizi energetici SpA (di seguito: il GSE) nei giorni 4 e 5 novembre 2010, sottoscritto dal delegato rappresentante della società Italiana Coke S.r.l., con sede legale in via San Vincenzo 2, 16121 Genova (GE) (di seguito: la Italiana Coke o la parte), titolare dell'impianto;
  • il processo verbale redatto a seguito del sopralluogo effettuato presso la sezione cogenerativa da 3 MW dell'impianto dal Nucleo ispettivo del GSE il giorno 8 marzo 2011, sottoscritto dal delegato rappresentante della società Italiana Coke, titolare dell'impianto;
  • il rapporto predisposto dal Nucleo ispettivo in data 11 aprile 2011, ricevuto dal GSE il 14 aprile 2011 (prot. GSE n. A20110120293) e da quest'ultimo trasmesso all'Autorità il 17 maggio 2011 (prot. Autorità n. 0014501/A);
  • la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie;
  • la nota finale trasmessa dal GSE alla Italiana Coke e, p.c., all'Autorità l'11 maggio 2011 (prot. GSE n. P20110023485, prot. Autorità n. 13400 del 16 maggio 2011);

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 188/06, l'Autorità nel fornire una "Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12 bis, del provvedimento Cip n. 6/92" stabilisce, all'art. 1, comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione, che "Per gli impianti ...di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, che la quantità strettamente indispensabile, di cui al titolo II, punto 12 bis, lettera c1), del medesimo provvedimento è pari al valore stabilito...dal Gestore del sistema elettrico sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal soggetto titolare dell'impianto al Gestore medesimo, all'Autorità e alla Cassa.....";
  • l'articolo 3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione n. 188/06, rubricato Obblighi informativi, al comma 3.1, stabilisce che "I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che su base annua utilizzano anche idrocarburi...sono tenuti a trasmettere al Gestore del sistema elettrico, all'Autorità ed alla Cassa la relazione di cui all'articolo 1, comma 1.2, entro il termine del 30 novembre 2006 per le convenzioni in vigore alla medesima data..."
  • l'articolo 3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione n. 188/06, al comma 3.3, prevede altresì che "I soggetti produttori titolari di impianti di cui alle lettera d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, comunicano, entro il 30 aprile di ogni anno, al Gestore del sistema elettrico le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente."

Considerato inoltre che:

  • l'Autorità, con la deliberazione GOP 71/09, si è avvalsa del GSE per effettuare le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato con combustibili di processo o residui, sito nel comune di Cairo Montenotte (SV), in via Stalingrado n. 25, (di seguito: l'impianto), di cui è titolare la Italiana Coke, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera e) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 (impianti che utilizzano combustibili di processo o residui), con un prezzo unico e indifferenziato tra ore piene e ore vuote;
  • il sopralluogo presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE trasmesso alla parte in data 21 ottobre 2010 (prot. GSE n. P20100031405), è stato effettuato dal GSE ai sensi della deliberazione GOP 71/09 nei giorni4 e 5 novembre 2010 e, limitatamente alla sezione cogenerativa da 3 MW, il giorno 8 marzo 2011;
  • la verifica di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
    • la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip n. 6/92 per gli anni 2005 - 2009 quale nuovo impianto alimentato da combustibili di processo o residui costituito da 8 motori a combustione interna della potenza nominale di 2,6 MW ciascuno e da un turbo gruppo a vapore da circa 1 MW, per una potenza convenzionata, ai sensi del medesimo provvedimento, pari a 18,2 MW netti;
    • il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua e a partire dall'1 gennaio 2007, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 188/06;
    • il rispetto della condizione di cogenerazione per l'ulteriore motore a combustione interna della potenza nominale di 3 MW, richiesta dalla parte per gli anni 2003-2006;
    • l'effettiva corrispondenza tra le specifiche tipologie e caratteristiche di impianto dichiarate e quelle effettive, valutando la coerenza con i trattamenti economici riconosciuti;
  • dalla verifica ispettiva è emerso, tra l'altro, che l'impianto ha utilizzato negli anni oggetto dell'accertamento (2005-2009) combustibili fossili (gas naturale), unitamente ai combustibili di processo (gas di cokeria), in misura compresa tra il 3,20% ed il 5,57% dell'energia primaria annualmente immessa nell'impianto;
  • gli esiti della verifica ispettiva sono stati trasmessi dal GSE alla Italiana Coke e,  per conoscenza, all'Autorità con nota dell'11 maggio 2011 (prot. GSE n. P20110023485, prot. Autorità n. 13400 del 16 maggio 2011);
  • dagli esiti della medesima verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, è inoltre emerso che il valore della QSI di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, non risulta essere stato assegnato né dall'allora Ministero per il Commercio, l'Industria e l'Artigianato, né dal GSE in esito alla procedura prevista dall'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 188/06, in quanto la relazione di cui all'articolo 1, comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/06 non risulta essere stata trasmessa al GSE né entro il termine previsto del 30 novembre 2006, né successivamente.

Ritenuto che:

  • con riferimento all'impianto in oggetto, il mancato invio al GSE della relazione di cui all'articolo 1, comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/06 entro il termine del 30 novembre 2006, oltre che delle comunicazioni annue da trasmettere al GSE a partire dal 30 aprile 2007 circa le quantità di energia primaria associate a tutti i combustibili utilizzati, come previsto dall'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, dell'Allegato A alla medesima deliberazione, abbiano consentito alla parte di accedere al prezzo unico e indifferenziato di cui al Titolo II, punto 12-bis, lettera c3, punto a), senza consentire al GSE di operare gli eventuali recuperi amministrativi previsti dall'articolo 3, comma 3.4, dell'Allegato alla deliberazione n. 188/06 nel caso di mancato rispetto della QSI;
  • con riferimento all'impianto in oggetto, la mancata definizione della QSI continui a non rendere possibile l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 12 bis, in materia di determinazione dei prezzi di cessione correlati al rispetto della medesima QSI;
  • da tale situazione e dal protrarsi della mancata definizione della QSI, la parte potrebbe trarre un indebito vantaggio economico rispetto agli altri impianti soggetti al rispetto delle disposizioni in materia di QSI;
  • quanto sopra costituisca presupposto per intimare ad Italiana Coke di adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/06;
  • l'inottemperanza alla presente richiesta di informazioni e documenti costituisca presupposto per l'avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio volto all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di intimare alla società Italiana Coke Srl di adempiere agli obblighi informativi di cui all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/06;
  2. di disporre che l'adempimento di cui al punto precedente debba avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di comunicare il presente provvedimento alla società Italiana Coke Srl, con sede legale in via San Vincenzo 2, 16121 Genova (GE), mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internetdell'Autorità (www.autorita.energia.it).


7 luglio 2011                                       

IL PRESIDENTE                                                                                        
Guido Bortoni


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