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Data pubblicazione: 11 luglio 2011

Delibera 07 luglio 2011

VIS 68/11

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa di stoccaggio del gas naturale, in materia di tariffe e di separazione funzionale, amministrativa e contabile

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
  • l'Allegato A deliberazione ARG/gas 119/10, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTSG);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;
  • la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe 20 ottobre 2010, n. 6/10.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione del 4 luglio 2011, prot. interno n. 18054, trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto una verifica ispettiva da effettuare nell'anno 2011 presso un'impresa di stoccaggio del gas naturale in materia di tariffe e di separazione funzionale, amministrativa e contabile;
  • la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione :
    1. delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione funzionale, amministrativa e contabile (unbundling) di cui alla deliberazione n. 11/07, anche in relazione ai rapporti economico/finanziari con altre imprese del gruppo societario di appartenenza e all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo;
    2. delle disposizioni dell'Autorità in merito all'erogazione dei servizi di  stoccaggio del gas naturale e misura, disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 119/10 e dalla RTSG;
  • ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche potrebbe risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità della società capogruppo, ovvero di altre società del gruppo.

Ritenuto che sia opportuna l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di stoccaggio del gas naturale per gli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di una impresa di stoccaggio del gas naturale, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di stoccaggio del gas naturale in materia di tariffe e di separazione funzionale, amministrativa e contabile: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di prevedere che nell'ambito della verifica ispettiva, in relazione alle esigenze della verifica stessa, la richiesta di documentazione e informazioni possa essere estesa alla società capogruppo o ad altre società del medesimo gruppo;
  3. di disporre che la verifica ispettiva sia effettuata congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui sarà effettuata la verifica ispettiva;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento all'esercente interessato dalla verifica ispettiva di cui al punto 1, nonché alla società capogruppo ovvero ad altre società del gruppo;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
  6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


7 luglio 2011                                                                       

Il Presidente
Guido Bortoni


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