Data pubblicazione: 20 giugno 2011
Delibera 16 giugno 2011
VIS 67/11
Avvio di un procedimento nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. per l’accertamento di violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.
Considerato che:
- l'art. 14 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 disciplina, in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'accesso alla rete di distribuzione di gas naturale per sostituzione nella fornitura (cosiddetto switching), attraverso il quale avviene la successione di un fornitore (c.d. utente subentrante) ad un altro (c.d. utente uscente) sullo stesso punto di riconsegna;
- ai fini dell'esecuzione della successione l'utente subentrante presenta all'impresa di distribuzione la richiesta di accesso per sostituzione della fornitura che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della medesima deliberazione deve contenere:
- gli elementi di cui all'art. 13, comma 3, dal n. 1) al n. 5), che attestano la sussistenza di alcuni requisiti dell'impresa richiedente (dati identificativi dell'impresa subentrante; dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la categoria di appartenenza e l'ottenuta autorizzazione alla vendita, ove necessaria; dichiarazione sostitutiva di disporre di gas naturale presso i punti di riconsegna e indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra gli esercenti che lo riforniscono nel caso ve ne siano più di uno; dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza);
- l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. a1 e a2 (codice identificativo del punto di riconsegna e matricola del contatore);
- l'indicazione della data dalla quale il servizio decorre;
- la richiesta che il fornitore subentrante deve presentare è semplificata nel caso in cui lo stesso abbia già accesso all'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna relativo allo switching, dovendo contenere solo l'indicazione del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore e della data dalla quale il servizio decorre(art. 14, comma 4);
- l'impresa distributrice si limita a verificare la completezza e la coerenza della richiesta pervenuta rispetto ai sopraccitati elementi, segnalando all'utente eventuali "errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso" (l'art. 14, comma 6);
- in presenza di una richiesta completa, pervenuta al distributore "entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura" efatta salva una diversa manifestazione di volontà dell'utente subentrante (art. 28), il nuovo fornitore "si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta" (art. 14, comma 8), "con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta" (art. 28, comma 1).
Considerato inoltre che:
- con nota 6 aprile 2011 (prot. Autorità n. 9698) S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: Sidigas) ha dichiarato che "è pendente la richiesta di un numero molto significativo di switching da parte dell'operatore Enel Energia". La società si riferisce a 5742 richieste che, per espressa ammissione della società, avrebbero dovuto essere evase in un tempo antecedente alla suddetta nota dal momento che sono riportate nel suo allegato 1 con una "data di decorrenza switching" indicata fra il primo aprile 2009 e il primo marzo 2011;
- la società giustifica la mancata esecuzione degli accessi per sostituzione nella fornituraadducendo che, in molti casi, i clienti finali non avrebbero manifestato la volontà di cambiare fornitore e, in altri casi, l'utente uscente non avrebbe ricevuto la comunicazione del recesso;
- sul punto gli uffici dell'Autorità hanno più volte (note 16 ottobre 2009 prot. Autorità n. 60325; 17 dicembre 2009 prot. Autorità n. 74393; 24 febbraio 2011 prot. Autorità n. 5550; 24 febbraio 2011 prot. Autorità n. 5669) ribadito alla stessa Sidigas che l'impresa di distribuzione è tenuta ad eseguire le richieste di switching complete degli elementi contenuti nell'art. 14, commi 3 e 4, e non ha quindi alcun margine di valutazione in ordine a contestazioni e/o controversie relative alle sottostanti vicende contrattuali tra cliente finale e vecchio o nuovo fornitore.
Considerato altresì che:
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Sidigas, di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un procedimento nei confronti di S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per accertare la violazione, nei termini di cui in motivazione, degli artt. 14 e 28 della deliberazione n. 138/04 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e a Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
16 giugno 2011
Il Presidente
Guido Bortoni