Data pubblicazione: 31 maggio 2011
Delibera 26 maggio 2011
VIS 60/11
Avvio di un procedimento nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. per l’accertamento di una violazione in materia di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica. Periodo di regolazione 2008 - 2011" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.
Considerato che:
- la Parte I del TIQE ha introdotto obblighi di registrazione delle interruzioni, per le imprese di distribuzione, al fine di consentire una adeguata informazione ai clienti finali interessati dalle interruzioni, nonché i necessari controlli da parte dell'Autorità per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati in ottemperanza alle disposizioni relative alla continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, fra cui:
- l'obbligo di documentare l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT (bassa tensione) mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione (articolo 8, comma 3);
- l'obbligo di annotare su appositi elenchi tutte le chiamate ricevute per segnalazioni guasti, anche in assenza di interruzione (articolo 13, comma 2, lettera c);
- tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 sono pervenuti presso l'Autorità e presso lo Sportello per il consumatore di energia di cui alla deliberazione GOP 28/08 (di seguito: Sportello per il consumatore) alcuni reclami da parte di clienti finali, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea) aventi ad oggetto l'interruzione senza preavviso della fornitura di energia elettrica ad uso di un condominio sito in Roma, via Galazia 11, avvenuta il 22 agosto 2009 alle ore 21.45; in tali reclami un cliente finale ha, in particolare, dichiarato di aver segnalato alla società la succitata interruzione con sette telefonate dalle ore 21.45 del 22 agosto 2009 alle ore 7.45 del 23 agosto 2009, allegando copia del relativo tabulato telefonico;
- lo Sportello per il consumatore, con note 19 marzo 2010 (prot. SPCEN 5443) e 5 ottobre 2010 (prot. SPCEN 23260) ha inviato due richieste di informazioni alla società Acea in merito alle segnalazioni dei clienti finali ed ai relativi obblighi di registrazione previsti dal TIQE, nonché in merito allo stato degli impianti ed alle cause tecniche del guasto;
- Acea, con nota 6 maggio 2010 (prot. SPCEN 29215 del 26 maggio 2010) ha fornito l'elenco delle registrazioni delle interruzioni relative al condominio di via Galazia 11, Roma, nel quale è riportato come data ed orario di inizio dell'interruzione segnalata, il 23 agosto 2009 alle ore 5.32, mentre con nota 28 ottobre 2010 (prot. SPCEN 71646 dell'8 novembre 2010) ha fornito informazioni tecniche più dettagliate in merito allo stato degli impianti, alle cause delle interruzioni ed ai tempi effettivi di intervento;
- lo Sportello per il consumatore, con nota 23 novembre 2010 (prot. SPCEN 26967) ha inviato una ulteriore richiesta di informazioni con particolare riferimento all'orario di registrazione delle chiamate per l'interruzione di via Galazia, nonché in merito al corretto adempimento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera c) del TIQE;
- con successiva nota 20 gennaio 2011 (prot. SPCEN 5643) la società ha, altresì, dichiarato che "(...) Le segnalazioni/disalimentazioni di origine BT vengono inserite su supporto informatico dedicato dal personale del centralino Servizio Elettrico, che ha il compito, tra gli altri, di riconoscere ulteriori chiamate relative ad eventi già segnalati o correlati a segnalazioni pervenute precedentemente. (...) . In conseguenza di quanto sopra non vengono gestite a sistema i solleciti di segnalazioni già inserite";
- con nota acquisita in data 10 marzo 2011 (prot. Autorità 7045) lo Sportello per il consumatore, ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione GOP 28/08, ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità il fascicolo relativo ai reclami dei clienti finali;
- dalle risposte fornite dalla società e dalla documentazione allegata è emerso che:
- in violazione dell'articolo 8, comma 3, del TIQE la società non ha correttamente registrato l'inizio dell'interruzione relativa al condominio di via Galazia 11, in Roma; in particolare, dall'elenco delle registrazioni fornite da Acea, l'interruzione risulterebbe iniziata il 23 agosto 2009 alle ore 5.32 mentre dai tabulati telefonici allegati al reclamo del cliente finale la prima segnalazione risalirebbe alle ore 21.45 del 22 agosto 2009;
- in violazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del TIQE, la società non ha annotato nel registro delle segnalazioni tutte le chiamate telefoniche relative all'interruzione della fornitura del condominio di Via Galazia 11, in Roma, ricevute tra le ore 21,45 del 22 e le ore 5,32 del 23 agosto 2009 da parte del cliente finale; in particolare, per ammissione della stessa società, i solleciti, di una precedente segnalazione già inserita, non vengono registrati nell'apposito elenco;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società
DELIBERA
- è avviato un procedimento nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A. per accertare la violazione degli articoli 8, comma 3 e 13, comma 2, lettera c) del TIQE e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acea Distribuzione S.p.A., con sede in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
26 maggio 2011
Il Presidente
Guido Bortoni