Data pubblicazione: 27 aprile 2011
Delibera 21 aprile 2011
VIS 51/11
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della Alfonso Di Benedetto S.r.l.
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010, VIS 47/10;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, VIS 118/10.
Fatto
- Con deliberazione VIS 47/10, notificata in data 8 luglio 2010, l'Autorità ha intimato alla Alfonso Di Benedetto S.r.l. (di seguito Di Benedetto o la società) di adempiere agli obblighi informativi previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08, funzionali all'attività di vigilanza, sugli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. La deliberazione VIS 47/10 precisava che l'invio delle informazioni e dei documenti avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 244/01.
- La società non ha adempiuto ai suddetti obblighi informativi né ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare l'inadempimento.
- Con deliberazione VIS 118/10, pertanto, l'Autorità ha avviato nei confronti della Di Benedetto un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancata ottemperanza ai suddetti obblighi informativi.
- Nel corso del presente procedimento la Di Benedetto non ha presentato memorie né documenti.
- Con nota del 22 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 5359), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando gli addebiti contestati.
- Valutazione giuridica
- Gli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 impongono agli operatori una serie di obblighi informativi funzionali a consentire all'Autorità di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta disposta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08.
- Dagli elementi acquisiti agli atti, emerge che la Di Benedetto si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione VIS 47/10.
- Quantificazione della sanzione
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
- Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato le "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95".
- Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta della Di Benedetto contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all'Autorità per verificare il puntuale rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
- Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
- Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Quanto al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il fatturato realizzato dalla società, operante nel campo della distribuzione e commercializzazione di carburanti, è pari circa a 39 milioni di euro nel 2009.
- Gli elementi indicati nei precedenti punti da 10 a 13 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi informativi di cui al precedente punto 6, nella misura di euro 39.000 (trentanovemila)
DELIBERA
- si accerta la mancata ottemperanza, da parte della Di Benedetto S.r.l., alla richiesta di informazioni nei sensi di cui in motivazione;
- è irrogata alla Di Benedetto S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 39.000 (trentanovemila);
- si ordina alla Di Benedetto S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- si ordina alla Di Benedetto S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Di Benedetto S.r.l., Ss 112 Contrada Giara, S.n.c., 92024 Canicattì (AG), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
21 aprile 2011
Il Presidente
Guido Bortoni